COMPOSIZIONE NEGOZIATA: PRECLUSO L’ACCESSO AL DEBITORE CHE VERSI IN STATO DI INSOLVENZA

TRIBUNALE SIRACUSA, 14 SETTEMBRE 2022. PRES. MILONE. EST. MAIDA.

Il tribunale, tutte le volte in cui sia chiamato a confermare le misure protettive di cui all’art. 6 D.L. 118/2022, non può prescindere da una previa delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di accesso all’istituto.

Deve ritenersi precluso l’accesso alla composizione negoziata, a quelle imprese che siano decotte già al momento della richiesta di nomina dell’esperto.

Lo stato di insolvenza al quale fa riferimento la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 118 del 2022, riguarda i soli casi in cui l’imprenditore risulti insolvente “nel corso della composizione negoziata”, rimanendo dunque escluso che detta situazione di insolvenza, possa sussistere già al momento del deposito della domanda di nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa.

Fonte: il Caso.it