La “misura cautelare” volta a inibire la segnalazione alla Centrale Rischi del mancato pagamento dei crediti scaduti, non può essere prorogata ove non risulti concretamente funzionale alle trattative in corso, e appaia sproporzionata rispetto agli obblighi di trasparenza del sistema bancario.
L’interesse dell’imprenditore alla riservatezza, non può prevalere sull’obbligo legale degli Istituti di credito alla segnalazione in Centrale Rischi, specie quando l’avvio della composizione negoziata è già noto attraverso la pubblicazione al Registro delle Imprese.
Allo scadere del termine massimo delle misure protettive, l’Esperto è tenuto a depositare una relazione conclusiva sull’effettivo stato delle trattative, per consentire l’adozione del provvedimento formale di cessazione della procedura e la sua archiviazione.
Fonte: Il Caso.it