CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI SOTTESI AL PRINCIPIO DI SANA E PRUDENTE GESTIONE DEL CREDITO E DELLA NORMATIVA SETTORIALE DI VIGILANZA

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 18 GENNAIO 2023, N, 1387

La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale ha acclarato che, nel caso in esame, “le banche concedendo prestito a breve, nuovi mutui, e mantenendo gli affidi nonostante rilevanti scoperti per periodi medio-lunghi, hanno violato il principio generale richiamato dal citato art. 5 TUB e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21/4/2009, e l'Accordo di Basilea 2 sul rating”.

La corte territoriale ha, infatti, rilevato una situazione deficitaria dal 2002 in poi, con perdite costanti per anni e un sempre maggiore indebitamento con le banche, la discordanza tra i bilanci di esercizio e le dichiarazioni dei redditi e IRAP tra il 1998 ed il 2006, l'assenza di merito creditizio già nel 2004, debiti bancari dal 2003 in poi pari ad 1/3 terzo dei ricavi e superiori all'importo dei ricavi negli anni 2006, 2007 e 2008; a fronte di tale stato di squilibrio, ha poi riscontrato che la società ha continuato ad ottenere disponibilità creditizia, nonostante importanti e durevoli sconfinamenti, e sebbene l'acquisizione del ramo d'azienda della S. s.r.l. avesse notevolmente aggravato l'esposizione bancaria di oltre 3 milioni di euro, e ciò a causa della condotta omissiva delle banche che, disattendendo le Istruzioni di Vigilanza, hanno trascurato di acquisire la documentazione reddituale che avrebbe consentito di avere una rappresentazione più veritiera della situazione economica rispetto al documento di esercizio e di valutare la situazione patrimoniale della società.

Con tale condotta le banche hanno violato gli obblighi specifici sottesi al principio di sana e prudente gestione del credito e della normativa settoriale di vigilanza, perché, con la concessione abusiva del credito, hanno ritardato il fallimento della società, aggravando il passivo fallimentare.

Fonte: il Caso.it