In tema di concordato fallimentare, il creditore che abbia presentato una proposta di concordato e le società ad esso correlate non sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze sulla proposta concorrente presentata da un terzo, non sussistendo in tal caso un conflitto di interessi idoneo a giustificare tale esclusione.
Il conflitto di interessi idoneo a giustificare l’esclusione dal voto nel concordato fallimentare, ricorre infatti quando sussista un contrasto tra l’interesse del creditore votante e l’interesse della massa dei creditori, mentre non rileva il mero contrasto competitivo tra i proponenti di diverse proposte concordatarie.
Qualora, computati i voti dei creditori proponenti sulla proposta concorrente di un terzo, quest’ultima non raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al voto richiesta dall’art. 128 l. fall., la proposta non può essere avviata al giudizio di omologazione ai sensi dell’art. 129 l. fall.
Fonte: Il Caso.it