CONCORDATO MINORE – COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO

TRIBUNALE LOCRI, 12 LUGLIO 2025. EST. CARDONA.

Nel concordato minore i creditori devono ricevere esclusivamente la proposta e il decreto di apertura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, comma 1, CCII, intendendo per “proposta”, l’atto che la contiene, non anche i documenti ad essa allegati o la relazione particolareggiata dell’OCC.
Peraltro nulla vieta che i creditori, prima di esprimere il loro voto, sapendo di una procedura di concordato minore aperta presso il tribunale di competenza, chiedano la visibilità del fascicolo informatico, nel quale tali documenti devono essere prodotti, atteso che, in carenza di deposito dei documenti previsti dagli artt. 75 e 76 CCII, la proposta è inammissibile ai sensi dell’art. 77 CCII.

 

Fonte: Il Caso.it