CONCORDATO PREVENTIVO – ATTI IN FRODE: OCCORRONO IL DOLO E LA DIVERGENZA TRA LA PROPOSTA E L’EFFETTIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 25 MAGGIO 2022, N. 16977

In tema di atti in frode che giustificano la revoca del concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 l.f., occorre che si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato, e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che non fossero stati integrati gli atti in frode di cui all’art. 173 l. f., a fronte di poste contabili che erano state specificatamente illustrate nel piano e nella proposta concordataria, di talché non era rintracciabile alcun deficit informativo nell’illustrazione dell’attivo patrimoniale della società proponente il concordato.

Si trattava, dunque, di eventi anteriori al deposito della domanda in bianco e, pertanto, non rilevanti, stante l’esclusione della valutazione della meritevolezza dell’imprenditore quale requisito di accesso alla procedura di concordato preventivo, e in ogni caso non occultati nella proposta e nel piano ma emergenti già dalle scritture sottoposte con le relazioni periodiche nella fase preconcordataria.

Fonte: il Caso.it