CONCORDATO PREVENTIVO “CON RISERVA”

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE-VENDITA TRA CONIUGI DI BENI APPARTENENTI AL FONDO PATRIMONIALE - INAPPLICABILITÀ DELL’ART 46 LEGGE FALLIMENTARE

CORTE D’APPELLO DI MILANO, 17 NOVEMBRE 2020

L’art. 161 comma 7 Legge Fallimentare, rappresenta un limite per il debitore, al compimento di atti di straordinaria amministrazione, già subito dopo il deposito del ricorso del concordato preventivo “con riserva”.

Per l’operatività dell’art. 161 comma 7, non è necessaria l’avvenuta ammissione “alla procedura preconcordataria”, essendo sufficiente il deposito del ricorso.

L’art. 46 della Legge Fallimentare, “il quale elenca nel dettaglio i beni che non sono compresi nel fallimento”, non è applicabile in caso di concordato preventivo, essendo questo un accordo fatto dall’imprenditore in stato di crisi con i suoi creditori, che non comporta per il debitore stesso -a differenza del fallimento- la perdita del possesso dei suoi beni.

Pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale, fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto ai sensi dell’art. 161 comma 7 Legge Fallimentare a preservare, al fine di evitare il depauperamento e la dispersione dell’attivo, con cui il debitore può assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario.

In definitiva anche i beni del fondo patrimoniale servono a garantire i creditori.

Fonte: ilCaso.it