CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

L’ATTESTATORE DEVE INDICARE ANCHE LE UTILITÀ DERIVANTI DALLE AZIONI SOCIALI DI RESPONSABILITÀ

TRIBUNALE DI BRESCIA, 8 APRILE 2021. PRES. BRUNO. EST FRANCHIONI.

Nel concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis Legge Fallimentare, nell’ambito dell’attestazione che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, il professionista attestatore deve effettuare un confronto tra la prospettiva concordataria e quella fallimentare.

In particolare  deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell’ambito della procedura fallimentare dall’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi, quindi analizzando la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti, che si sono avvicendati alla guida della società (oltre che degli eventuali sindaci) sino alla sua messa in liquidazione.

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