All’esito della procedura di liquidazione controllata, l’esdebitazione non è impedita dal fatto che la granparte dell’indebitamento sia quello “trascinato” dal precedente fallimento dell’impresa individuale del debitore (nella specie, procedura chiusasi in data 2/10/2014 senza successiva esdebitazione), non ritenendo il Collegio condivisibile il precedente orientamento di Cassazione n. 30108/2025, per cui il debitore già dichiarato fallito, ma non esdebitato ex art. 142 CCII, non può pervenire all’esdebitazione (ex art. 282 o ex art. 283 CCII) qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.
Fonte: Il Caso.it