LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – DEBITORE EX FALLITO CHE NON HA AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELL’ESDEBITAZIONE EX ART. 142 L. FALL. – ESDEBITAZIONE CONTESTUALE ALLA CHIUSURA

TRIBUNALE MODENA, 1° LUGLIO 2026. PRES. RUSSO. EST. BIANCONI.

All’esito della procedura di liquidazione controllata, l’esdebitazione non è impedita dal fatto che la granparte dell’indebitamento sia quello “trascinato” dal precedente fallimento dell’impresa individuale del debitore (nella specie, procedura chiusasi in data 2/10/2014 senza successiva esdebitazione), non ritenendo il Collegio condivisibile il precedente orientamento di Cassazione n. 30108/2025, per cui il debitore già dichiarato fallito, ma non esdebitato ex art. 142 CCII, non può pervenire all’esdebitazione (ex art. 282 o ex art. 283 CCII) qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

Fonte: Il Caso.it