CONFERIMENTO DEL TFR: CONTA L’ATTIVITÀ EFFETTIVA

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sull’art. 1, comma 756, della L. 296/2006, introducendo modifiche rilevanti in materia di obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria a carico dei datori di lavoro.

Più in particolare, l’art. 1, comma 203, della L. 199/2025 dispone che, con riferimento ai periodi di retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo si estende anche ai datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, raggiungano o superino la soglia dei 50 dipendenti.

La verifica dimensionale deve essere effettuata assumendo come parametro la media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di retribuzione considerato.

La stessa disciplina prevede inoltre che, limitatamente al biennio 2026–2027, il conferimento al Fondo di Tesoreria non trova applicazione qualora la media annua dei dipendenti riferita all’anno precedente risulti inferiore a 60 lavoratori dipendenti. È poi stabilito che, con decorrenza dai periodi di retribuzione dal 1° gennaio 2032, la soglia numerica oltre la quale opera l’obbligo venga abbassata, passando da oltre 49 a oltre 39 dipendenti.

In sintesi, l’obbligo scatta quando, al termine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti raggiunge i seguenti valori:

- 60 addetti per i periodi 2026–2027;

- 50 addetti per i periodi dal 2028 al 2031;

- 40 addetti a partire dal 1° gennaio 2032.

Sulla nuova disciplina è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 12/2026, che ha fornito le prime indicazioni applicative di carattere operativo.  

Con specifico riferimento ai requisiti dimensionali, l’Istituto ha chiarito che la verifica del numero dei dipendenti deve essere effettuata sempre con riguardo all’anno solare precedente rispetto al periodo di paga interessato.

A titolo esemplificativo, per i periodi retributivi a partire da gennaio 2026 e per i correlati accantonamenti di TFR, il parametro di riferimento è la media annua dei lavoratori in forza nel 2025; analogamente, per i periodi retributivi dal gennaio 2027, la verifica andrà compiuta sulla media dei dipendenti del 2026.

Ne consegue che, qualora un datore di lavoro non raggiunga nel 2025 la soglia prevista (media inferiore a 60 addetti), per l’anno 2026 non sorge l’obbligo di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Se
tuttavia nel corso del 2026 l’azienda dovesse superare il limite dimensionale stabilito, l’obbligo troverà applicazione dal periodo di paga di gennaio 2027, poiché il conteggio sarà effettuato sulla media dei dipendenti relativa proprio all’anno 2026.

L’INPS, nel fornire i chiarimenti applicativi, precisa anche che la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda pure i datori di lavoro già operativi nel 2024. Inoltre, viene ribadito che, nel caso di un’impresa che avvia l’attività nel 2025 e che, nello stesso anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria decorre dal mese di inizio dell’attività.

L’Istituto sottolinea poi un punto “chiave” di sistema: la normativa vigente continua a dare rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda.

Le nuove soglie introdotte con la Legge di Bilancio 2026, infatti, operano solo per gli anni successivi rispetto a quello di avvio dell’attività.

Di conseguenza, anche per le imprese costituite nel corso dell’anno, resta applicabile la regola secondo cui l’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria si determina in base al raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio.

Sul piano tecnico, l’INPS chiarisce infine che la media annua dei dipendenti va determinata considerando esclusivamente i mesi di effettiva operatività del datore di lavoro, escludendo dal calcolo eventuali periodi di sospensione dell’attività. In altri termini, la media deve fotografare la dimensione occupazionale reale nei mesi in cui l’impresa ha effettivamente svolto attività, così da rappresentare in modo fedele la consistenza del personale.

Ai fini della determinazione della media, devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall’articolazione dell’orario, compresi quindi anche i rapporti part-time.

Per questi ultimi, indipendentemente dalla forma (orizzontale, verticale o mista), il computo avviene in proporzione all’orario svolto: si sommano mensilmente le ore individuali e si rapportano all’orario del lavoratore a tempo pieno. Il risultato viene poi gestito con arrotondamento, attribuendo l’unità quando la frazione supera la metà dell’orario normale.

Per i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale, è inoltre previsto l’obbligo di trasmettere all’INPS una specifica dichiarazione utilizzando il modello denominato “SC34”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito INPS. In ogni caso, l’Istituto procederà alle opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti.

Fonte:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1091775_per_il_conferimento_del_tfr_vale_l_attivita_effettiva.aspx

 

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