Nella Legge di Bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1° gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli con varie misure, sia nuove che già presenti negli anni scorsi.
Da segnalare:
- La previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie;
- La conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2.000 euro invece che 1.000);
- La carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1.000 euro;
- Il potenziamento del bonus asilo nido, grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE.
2 ulteriori novità riguardano:
- Lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli che si amplia alle lavoratrici autonome;
- L'indennità maggiorata all'80% per un 3° mese oltre ai 2 già previsti, nei congedi parentali facoltativi.
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell'indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata all'80% per 2 mesi nel 2024 e all'80% per 1 mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità 2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del D.Lgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024, l’INPS aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente ad entrambi i genitori.
Come detto la Legge di Bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:
- Aumento all’80% anche del 2° mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore;
- Un 3° mese, sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai 2 già previsti.
Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale.
Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i 6 anni di vita del figlio o entro 6 anni dall'adozione o affidamento, purché terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024.
Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% (per un massimo di 10 complessivamente).
Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.
Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.
Vediamo come si applicano le regole sul congedo indennizzato a seguito dell'evoluzione normativa:
Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.
1. 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
2. 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
3. 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.
Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:
- 2022 o precedenti**: restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
- 2023-2024: accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
- 2025 e oltre: pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.
Fonte:
https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1158-congedi-parentali-all80-a-chi-spettano-3-mesi.html?_gl=1*qu5lmq*_up*MQ..*_ga*MTgyMDYxOTg1Mi4xNzM4MDY0OTUz*_ga_EE64P4Z01K*MTczODA2NDk1My4xLjAuMTczODA2NDk1My4wLjAuMA..
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