COVID–19: SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE E RIAMMISSIONE AL LAVORO

Scopo del presente articolo è quello di portare alla luce le più grandi novità in materia di sorveglianza sanitaria, del ruolo del medico competente e della riammissione in servizio introdotte dal “Protocollo condiviso di aggiornamento sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusone del virus SARS – CoV – 2/COVID–19 negli ambienti di lavoro” e dalla circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

“Protocollo condiviso di aggiornamento sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusone del virus SARS–CoV–2/COVID–19 negli ambienti di lavoro”: sorveglianza sanitaria e medico competente

Tra le novità introdotte dal Protocollo non possiamo fare a meno di approfondire il punto 12 dello stesso, concernente la sorveglianza sanitaria, il medico competente e il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza).

La sorveglianza sanitaria è una misura di prevenzione di carattere generale: essa può aiutare, infatti, ad intercettare dei casi sospetti, ma nel contempo, essere anche utile alla formazione dei lavoratori da parte del medico competente che li informa sulle modalità più efficaci per evitare la diffusione del virus stesso.

Occorre, però, sottolineare che la sorveglianza sanitaria dovrebbe per prima cosa tendere al graduale ripristino delle visite mediche periodiche previste dal Protocollo.

Una seconda novità rispetto alle linee guida dell’anno precedente è rappresentata dal ruolo del medico competente: viene, infatti, sottolineata la sua importanza nella tutela dei lavoratori fragili e nell’adozione di strategie di screening/testing. Altro compito del medico competente è quello di cooperare con l’autorità sanitaria nell’identificazione dei possibili contatti stretti, per i quali si deve tenere conto delle misure di prevenzione e protezione effettivamente attuate all’interno della realtà organizzativa aziendale, scelte dallo stesso in collaborazione con il datore di lavoro, il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il RLS.

Circolare del Ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Questa circolare fornisce delle indicazioni utili per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza dovuta a malattia Covid-19. Essa va ad identificare e a descrivere i casi correlati a diverse fattispecie, che saranno qui elencate:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Tutte le persone che hanno manifestato un’infezione respiratoria acuta grave o una polmonite a causa del virus SARS – CoV – 2, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (persino del 20/30%). La situazione risulta essere ancora più complessa se il soggetto è stato ricoverato in terapia intensiva.

In questi casi il medico competente, ove nominato, dovrà procedere, previa certificazione che attesti l’avvenuta negativizzazione, all’effettuazione di una visita medica, così come prevista dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per verificare l’idoneità alla mansione.

La visita si intende obbligatoria indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, anche se non si superano, pertanto, i 60 giorni continuativi.

B) Lavoratori positivi sintomatici

Tutti i lavoratori che sono risultati positivi al virus SARS – CoV – 2 e che hanno presentato dei sintomi (diversi da quelli riportati nel punto precedente), possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dopo aver effettuato il test molecolare o antigenico che attesti la negatività. Suddetto test va eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

C) Lavorativi positivi asintomatici

I lavoratori che sono risultati positivi, ma asintomatici possono rientrare al lavoro dopo almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa di positività e dopo certificazione di avvenuta negativizzazione con test molecolare o antigenico.

Il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Tutti i soggetti che continuano a risultare positivi al test e che non presentano più sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, per rispettare a pieno il principio di massima precauzione, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata e inviato, per tramite del medico competente, al datore di lavoro. Il periodo che intercorre tra l’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante (a meno che il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile).

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che è stato un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia la certificazione medica di malattia (a meno che il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile).

Per poter essere riammesso in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone a tampone antigenico o molecolare per il referto di negatività che deve essere trasmesso, per tramite del medico competente, al datore di lavoro.