DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO INAMMISSIBILE: PREDEDUCIBILE IL CREDITO DEL PROFESSIONISTA?

Prededuzione – concordato preventivo – fallimento

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 15 GENNAIO 2021, N. 639

L'art. 111 comma 2 legge fallimentare, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, la quale dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta concordataria.

Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza, per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata, non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda.

Fonte: ilCaso.it