CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS: REQUISITI PER CHIEDERLI E MODALITÀ DI CALCOLO

L’art. 1 del DL 144/2022 “Decreto Aiuti Ter” ha prorogato e rafforzato i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Alle imprese energivore e gasivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese non energivore:

- Si interviene sulle condizioni legittimanti il riconoscimento del credito d’imposta, estendendo il beneficio anche a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ricomprendendo quindi anche bar, ristoranti e attività commerciali).

- Il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, in misura pari al 30%.

Per le imprese non gasivore il credito, per lo stesso periodo, viene fissato in misura pari al 40%.

Credito d’imposta energia spettante alle imprese diverse da quelle energivore

La norma riconosce per i mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese de quo, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media dei costi riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Credito di imposta gas spettante alle imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto, invece, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Semplificazione operativa

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica e/o di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2019, dovrà formulare apposita richiesta al fornitore del servizio tramite PEC.

Il fornitore invierà al proprio cliente entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 gennaio 2023), una comunicazione nella quale sono riportati:

- Il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica;

- L’importo del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 rispettivamente.

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 144/2022, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Modalità di fruizione del credito

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 marzo 2023.

I crediti d’imposta:

- Non sono soggetti al limite “de minimis”;

- Non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;

- Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

- Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d'imposta possono essere ceduti.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia dovrà definire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Inoltre, il “Decreto Aiuti Ter” ha posticipato il termine per l’utilizzo del credito d’imposta riferito al III trimestre, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Per situazioni di particolare complessità o quando il fornitore attuale non sia il medesimo del terzo trimestre 2019 è necessario rivolgersi a società specializzate in grado di fornire un servizio ad hoc.