CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 INCREMENTATO PER LE PMI

L’art. 22 del D.L.50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le PMI in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%”.

 Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

- Per le piccole imprese, dal 50% al 70%;

- Per le medie imprese, dal 40% al 50%.

La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:

- Le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022).

- I risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento di suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, dunque, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con DM di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento di suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo DM.

- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con DM di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo DM.

- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del D.L. 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del “Decreto Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

Fonte: www.eutekne.info

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