Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni e-mail (le applicazioni diventano applicabili entro il 29 ottobre 2026), richiamando l'attenzione delle aziende sugli obblighi di trasparenza e, nei casi previsti, di acquisizione del consenso.
I tracking pixel sono elementi, generalmente invisibili, inseriti nelle e-mail e collegati a un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio e vengono caricate le immagini, possono consentire di rilevare informazioni quali: l'apertura dell'e-mail, la data e l'ora, il numero di aperture e alcuni dati tecnici relativi al dispositivo o alla connessione.
L'utilizzo del tracking deve essere valutato in relazione alla finalità e alle modalità del trattamento.
In particolare, quando il pixel viene utilizzato per monitorare individualmente il comportamento del destinatario, analizzarne le interazioni, profilare gli utenti o personalizzare le comunicazioni sulla base dei comportamenti rilevati, è necessario verificare il rispetto dell'art. 122 del Codice Privacy e, ove non ricorrano specifiche deroghe, acquisire il consenso preventivo dell'interessato.
Il semplice consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali non equivale automaticamente al consenso al tracciamento individuale.
Sono invece possibili specifiche ipotesi in cui il consenso non è richiesto, ad esempio per finalità strettamente tecniche, di sicurezza o per misurazioni statistiche realmente aggregate e non riconducibili al singolo destinatario.
Indipendentemente dalla necessità del consenso, il destinatario deve essere adeguatamente informato della presenza di strumenti di tracciamento, delle relative finalità e delle modalità di trattamento dei dati.
Si raccomanda pertanto di:
- Verificare se le piattaforme utilizzate per l'invio delle e-mail impiegano tracking pixel;
- Verificare quali dati vengono raccolti e per quali finalità;
- Distinguere il tracciamento individuale dalle statistiche realmente aggregate;
- Verificare la corretta gestione del consenso e della relativa revoca, quando necessaria;
- Aggiornare, ove necessario, l'informativa privacy;
- Verificare le impostazioni delle piattaforme e dei fornitori esterni che gestiscono l'invio delle comunicazioni.
Il fatto che alcuni programmi di posta elettronica consentano al destinatario di bloccare il caricamento automatico delle immagini non esonera il Titolare dall'effettuare le necessarie verifiche e dall'adeguare il trattamento alla normativa applicabile.
Si consiglia pertanto alle aziende che utilizzano newsletter, CRM, piattaforme di e-mail marketing o sistemi di marketing automation di effettuare una verifica delle configurazioni attualmente in uso.
