Dopo la conferma delle misure protettive prevista dall'art. 18 CCII, gli intermediari finanziari non possono sospendere o revocare le linee di credito per generiche esigenze di autotutela, potendo legittimamente adottare tali determinazioni soltanto quando esse siano fondate sulla disciplina prudenziale.
L'intermediario finanziario che invochi la disciplina prudenziale quale causa legittimante la sospensione o la revoca delle linee di credito deve assolvere uno specifico onere motivazionale, non essendo sufficiente il generico richiamo all'impossibilità di valutare il merito creditizio dell'impresa o all'insufficienza delle informazioni ricevute.
La facoltà degli intermediari finanziari di sospendere l'esecuzione dei rapporti in corso prima della conferma delle misure protettive costituisce una misura di autotutela temporanea destinata a cessare con la conferma delle misure stesse, salvo che la sospensione o la revoca siano giustificate dall'applicazione della disciplina prudenziale.
Fonte: Il Caso.it