CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14/E con la quale ha emanato i principali chiarimenti in relazione al credito d’imposta per l’utilizzo di immobili strumentali, introdotto dal D.L. 34/2020, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

SOGGETTI AMMESSI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Sono inclusi anche:

a) le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;

b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.  

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:

a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il nuovo bonus riguarda, quindi, qualunque tipo di immobile strumentale.

L’aspetto centrale della Circolare AdE 14/E/2020 è l’interpretazione che viene offerta circa la possibilità di applicare il bonus ai contratti di leasing; secondo l’Agenzia, il Legislatore ha inteso riferirsi ai soli contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Rientrano nell’ambito di applicazione del credito, anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione.

REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO

Il credito d’imposta spetta a condizione che i “soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

MISURA DEL CREDITO

Il credito d’imposta ammonta:

• Al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;

• Al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta è utilizzabile:

1) In compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.  

2) Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; in relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.

3) Può essere ceduto: a) al locatore o al concedente; b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In data 1° luglio è stato pubblicato il provvedimento con il quale sono state definite le modalità di cessione. Affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato. Nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso locatore e pagando il canone per la differenza.

La comunicazione della cessione potrà avvenire telematicamente utilizzando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è tuttavia necessario attendere un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari.

I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.

A tal proposito è tuttavia rilevante sottolineare che, come espressamente stabilito dall’articolo 122, comma 3, D.L. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Fonti: agenziaentrate.gov.it/portale

ecnews.it

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