CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

1. PREMESSA E SINTESI

Dal 01.01.2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamento.

In particolare in sostituzione delle proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 -197 della L. 160/2019). Condizione fondamentale per usufruire dell’agevolazione è che l’acquisto riguardi beni strumentali nuovi e che la fattura riporti la dicitura obbligatoria: “bene agevole ai sensi dell’art. 1 co. 185 della Legge 160/2019”. Infine si segnala che per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 la legge finanziaria ha previsto il potenziamento del credito d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, estendendo la misura agevolativa fino al 31 dicembre 2022.

2. I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

• rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

• corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6%.

Soggetti in regime forfettario

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Esclusioni

Sono escluse:

• le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;

• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

3. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

• beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);

• beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);

• beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;

• i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

• i fabbricati e le costruzioni;

• i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;

• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. PROFILI TEMPORALI E COORDINAMENTO CON LE PRECEDENTI AGEVOLAZIONI

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

A livello temporale, rileva quindi quanto riportato nella seguente tabella:

5. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E IRRILEVANZA FISCALE DELLA STESSA

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

• nella misura del 6% del costo;

• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

• nella misura del 15% del costo;

• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6. NUOVA DISCIPLINA DEL BONUS INVESTIMENTI GIÀ DAL 16 NOVEMBRE 2020

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, l'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co 1056 e 1057 della L. 178/2020).

7. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;

• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;

• nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Interconnessione successiva

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta "4.0", spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

• al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);

• al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);

• al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta

8. CESSIONE A TITOLO ONEROSO O DELOCALIZZAZIONE

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0"; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020):

• sono ceduti a titolo oneroso;

• ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art.  1 co 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;

attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari" (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

9. DICITURA IN FATTURA

La disciplina del nuovo credito d’imposta prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto di un’apposita dicitura: le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, infatti, devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della legge 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili: le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della Legge 160/2019”.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439).

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).

10. OBBLIGHI DOCUMENTALI

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un’istanza preventiva.

11. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fonte: articolo di Giuseppe Giove sulla rivista Filodiritto

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