CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI: CALCOLO E MODALITÀ DI UTILIZZO

A partire dal 1° luglio agli esercenti e lavoratori autonomi spetta un credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite Pos, mediante carte di credito, di debito o prepagate, con i consumatori finali.

Il beneficio è stato introdotto dall'articolo 22 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019) destinato agli imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi e compensi, nell'anno precedente, non superiori a 400.000 euro.

1- CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA E L’AMBITO OGGETTIVO?

Sono ammessi al credito d'imposta in esame gli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo (commercianti, artigiani e professionisti) con ricavi / compensi relativi all'anno precedente non superiori a € 400.000, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali effettuate mediante:

carte di credito,

carte di debito,

carte prepagate ovvero

• mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (non rientrano invece, tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, i bollettini postali e gli assegni).

In particolare, con riguardo alle carte di pagamento, rilevano solo le transazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle carte business che  sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attività.

2- QUAL È L’IMPORTO DEL CREDITO SPETTANTE?

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate/altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

3- QUALI SONO LE COMMISSIONI PER LE QUALI SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA?

Ai fini del calcolo del credito di imposta, sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali; sulla base dei chiarimenti forniti nell'Allegato al Provvedimento della Banca d'Italia del 21.04.2020, rientrano nella definizione di "commissione":

• i costi applicativi sul transatto e/o

• i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

4- COME FA L’ESERCENTE A DISTINGUERE LE TRANSAZIONI DI CLIENTI CONSUMATORI DA QUELLE DI CLIENTI BUSINESS?

Per consentire agli esercenti di avvalersi del credito d’imposta del 30% delle commissioni pagate per le transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020, i prestatori di servizi a pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l’accettazione di strumenti di pagamento di punto vendita fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico), devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate e corrisposte dagli esercenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.  

     

La trasmissione è effettuata:

- telematicamente, mediante un formato che garantisce integrità e inatterrabilità ad esempio, PEC o pubblicazione nell’online banking dell’esercente;

- entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Se il ventesimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.

L'esercente/lavoratore autonomo si vedrà, quindi, recapitare mensilmente la suddetta comunicazione con l’elenco  e informazioni delle transazioni effettuate nel mese di riferimento, da parte del prestatore dei servizi di pagamento.  

5- QUALI SONO LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA?        

Sulla base dei dati contenuti nella sopra descritta comunicazione mensile, gli esercenti/lavoratori autonomi potranno determinare il credito spettante.

Il beneficio in  esame:

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa);

• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo.

6- QUAL È IL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA?

Con la Risoluzione 31.8.2020, n. 48/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice

tributo da indicare nel mod. F24 al fine del relativo utilizzo:

• "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6916 dovrà essere indicato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati".