DATORE DI LAVORO E SICUREZZA: LA FORMAZIONE NON È PIÙ UNA SCELTA, MA UN OBBLIGO PRECISO

Per molto tempo, quando si parlava di formazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, la risposta non era mai netta. La questione andava valutata caso per caso: bisognava capire se il datore dilavoro svolgesse direttamente il ruolo di RSPP, quale fosse l’assetto organizzativo dell’impresa, quali attività venissero esercitate e quali obblighi ulteriori potessero derivare dalla struttura aziendale.

In questo quadro, il datore di lavoro non era sempre destinatario di un obbligo formativo autonomo e specifico legato al solo ruolo datoriale.

Oggi, però, questo scenario è cambiato in modo chiaro e definitivo.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. n. 59), la formazione del datore di lavoro entra a pieno titolo tra gli obblighi del sistema aziendale di prevenzione. Non si tratta più di una facoltà organizzativa, né di un adempimento collegato soltanto allo svolgimento di incarichi ulteriori.
Siamo di fronte ad un percorso formativo autonomo, espressamente dedicato alla figura del datore di lavoro, con contenuti definiti, durata specifica e verifica finale dell’apprendimento.

 

Perché è stato introdotto questo nuovo obbligo

La ratio dell’intervento normativo è piuttosto evidente: il datore di lavoro è il vero centro decisionale dell’impresa sotto il profilo organizzativo e prevenzionistico.

È il soggetto che, concretamente, orienta le scelte aziendali e incide sulla sicurezza attraversole decisioni che assume ogni giorno.

In particolare, è il datore di lavoro che:

- Definisce l’organizzazione del lavoro;

- Assegna ruoli, compiti e responsabilità;

- Firma la valutazione dei rischi;

- Decide in merito a risorse, attrezzature, macchine, procedure e assetti operativi.

Per anni il sistema ha mostrato una contraddizione evidente: molte figure aziendali erano tenute a ricevere una formazione obbligatoria e strutturata, mentre il datore di lavoro, soggetto chiamato a prendere le decisioni più rilevanti sul piano organizzativo e gestionale poteva, in alcuni casi, non essere destinatario di una formazione specifica sul proprio ruolo.

Il nuovo Accordo interviene proprio su questo punto, colmando una lacuna che nel tempo era diventata sempre più difficile da giustificare.

Non è “un corso in più”: è un obbligo con una logica diversa

Uno degli errori più frequenti è leggere questa novità come l’ennesimo corso da programmare in agenda o come un ulteriore adempimento formale da spuntare.

In realtà il significato della riforma è più profondo.

La formazione del datore di lavoro non coincide con la formazione dei lavoratori.
Non coincide neppure con il percorso previsto per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Non può essere ridotta ad un semplice aggiornamento normativo.

Si tratta, invece, di una formazione costruita in modo specifico per chi ricopre il ruolo di datore di lavoro e, proprio per questo, è chiamato ad assumere decisioni che producono effetti immediati sull’assetto della sicurezza aziendale.

 

Qual è l’obiettivo concreto di questa formazione

L’obiettivo non è soltanto trasmettere nozioni normative o richiamare obblighi già noti in astratto.
Il punto centrale è un altro: far acquisire al datore di lavoro una consapevolezzareale delle responsabilità che accompagnano il suo ruolo e delle conseguenze organizzative, gestionali e giuridiche delle sue decisioni.

Il percorso formativo, infatti, consente di approfondire temi centrali per la gestione della prevenzione, tra cui:

- Il significato, la funzione e il valore operativo del Documento di Valutazione dei Rischi;

- I criteri con cui individuare, analizzare e valutare i rischi presenti in azienda;

- Il sistema delle deleghe, dei ruoli e delle responsabilità interne;

- Le verifiche e i controlli che normalmente vengono svolti dagli organi di vigilanza, come ASL e ispettori.

Non è quindi una formazione pensata per “conoscere la norma” in modo astratto, ma per aiutare il datore di lavoro a leggere correttamente il proprio ruolo, comprendere dove si collocano le responsabilità e gestire la sicurezza in modo più strutturato e consapevole.

Il vero problema non è solo la sanzione

Ridurre questa novità al solo rischio sanzionatorio sarebbe un errore di prospettiva.
È chiaro che, con l’introduzione di un obbligo formativo espresso, l’assenza della formazione del datore di lavoro potrà emergere con immediatezza in sede di controllo.

Da questo punto di vista, lo spazio per interpretazioni incerte o letture elastiche si restringe notevolmente. Ma il tema non si esaurisce qui.

Il vero rischio è continuare a gestire la sicurezza come se fosse un fascicolo da archiviare, un insieme di carte da firmare o una materia da demandare interamente all’esterno.

Quando il datore di lavoro non ha piena consapevolezza del proprio ruolo, il problema non è soltanto la possibile contestazione formale: il problema è che aumentano le probabilità di errori organizzativi, sottovalutazioni, omissioni, scelte non presidiate e responsabilità che emergono proprio nei momenti più delicati.

Attenzione alla fase di transizione

Come accade spesso con le novità normative, il passaggio più critico è quello dell’adeguamento.
Ed è proprio in questa fase che si concentrano i rischi maggiori.

Molti datori di lavoro, infatti:

- Non sono ancora pienamente informati sulle nuove disposizioni;

- Ritengono di essere già in regola per il solo fatto di aver frequentato in passato altri corsi;

- Tendono a rinviare il tema, considerandolo secondario rispetto alle urgenze operative dell’impresa.

È proprio questo il punto. Quando una novità viene percepita come rinviabile, il rischio è arrivare tardi, affrontando il tema solo quando emerge un controllo, una contestazione o la necessità di correre ai ripari in tempi strettissimi.

Chi si muove subito ha un vantaggio concreto

Affrontare tempestivamente il nuovo obbligo non significa soltanto “mettersi a posto”.
Significa anche utilizzare la formazione come leva di rafforzamento della governance aziendale in materia di sicurezza.

Chi si organizza per tempo:

- Si adegua alla normativa e si mette in regola;

- Acquisisce una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e dei propri doveri;

- Rafforza il presidio della sicurezza all’interno dell’organizzazione;

- Riduce il rischio di errori, sottovalutazioni o scelte gestionali incoerenti con il sistema prevenzionistico.

Chi, al contrario, sceglie di aspettare:

- Rischia di trovarsi impreparato rispetto ai nuovi obblighi;

- Potrebbe essere costretto ad una formazione “d’urgenza”, fatta per rincorrere il problema anziché governarlo;

- Potrebbe arrivare a muoversi solo quando la necessità di adeguarsi è ormai diventata una criticità concreta.

Per questo la domanda oggi non dovrebbe più essere: “mi conviene fare il corso?”


La domanda corretta è
un’altra: “quando mi organizzo per adempiere e farlo in modo serio?”

La novità introdotta dall’Accordo Stato-Regioni va letta dentro una prospettiva più ampia.
La sicurezza sul lavoro
non può più essere trattata come un insieme di adempimenti burocratici da gestire solo in funzione del controllo o della scadenza.

È, sempre di più, una componente strutturale della gestione d’impresa.

In questo senso, la formazione del datore di lavoro non è soltanto un obbligo in più.
È il tentativo di rafforzare la consapevolezza di chi guida l’organizzazione, affinché le decisioni aziendali siano più informate, più responsabili e più orientate alla prevenzione.

Perché la sicurezza non si costruisce soltanto con procedure, registri e documenti.
Si costruisce, prima di tutto, con le scelte di chi ogni giorno dirige l’impresa, organizza il lavoro, assegna responsabilità e decide come far funzionare davvero l’azienda.