DICHIARAZIONI D’INTENTO NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE DAL 2 MARZO 2020
L’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’art. 12-septies del DL 34/2019, con Provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020:
Ha definito le modalità con le quali si rendono disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle Entrate al fine di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.
Ha aggiornato il modello di dichiarazione d’intento, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
1) Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale
A decorrere dal 2 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali attraverso la consultazione del proprio “Cassetto fiscale”.
In particolare possono accedere a tali informazioni:
I fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio “Cassetto fiscale”;
Gli intermediari già delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.
Il fornitore, consultando il proprio Cassetto fiscale, potrà visionare l’intera lettera di intento e conoscere, pertanto, anche l’ammontare per il quale l’esportatore abituale intende acquistare in regime di non imponibilità.
2) Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento e delle relative istruzioni
Sono stati aggiornati i modelli di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. A seguito dell’aggiornamento:
Viene eliminatolo spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Viene inserito nelle istruzioni che in caso di Gruppo IVA, occorre indicare nel campo “partita iva” il numero di partita iva allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con la partita iva) o in alternativa il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.
Viene eliminata, nelle istruzioni al modello, la sezione “Stampa della dichiarazione” in quanto non è più obbligatorio dal 01/01/2020 stampare la dichiarazione d’intento per consegnarne una copia al fornitore.
Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui all’oggetto, ossia fino al 27 Aprile 2020, è ancora possibile utilizzare il modello della dichiarazione d’intento approvato con Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 2 Dicembre 2016.
Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 Marzo 2020.
In sintesi, a seguito delle modifiche normative, a partire dal 1° gennaio 2020, la nuova procedura prevede:
Per quanto riguardal’esportatore abituale:
La verifica, in ogni caso, dei requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;
La compilazione della dichiarazione d’intento utilizzando l’apposito modello e l’invio della stessa, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate;
L’acquisizione della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente un numero di protocollo di ricezione identificativo della stessa;
La comunicazione al fornitore di volersi avvalere del regime di non imponibilità per determinati acquisti di beni e/o servizi fornendo al fornitore esclusivamente il numero della ricevuta d’invio.
Per quanto riguarda il fornitore dell’esportatore abituale:
Il controllo che l’esportatore abituale abbia presentato telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
La verifica che la dichiarazione d’intento sia stata trasmessa telematicamente ante l’effettuazione dell’operazione;
Il monitoraggio dell’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente;
L’indicazione in fattura o nella bolletta doganale degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (comprensivo anche del n° progressivo di 7 cifre) che gli consente di emettere fattura non imponibile.
Sempre in tema di novità, ricordiamo che, con l’art 12-septies del DL 34/2019, sono stati aboliti:
La numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
L’annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972;
L’annotazione degli estremi della dichiarazionenelle fatture emesse in base ad essa (semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).
Modifiche del regime sanzionatorio
Il secondo comma dell’articolo 12-septies del DL 34/2019 ha, infine, modificato il regime sanzionatorioapplicabile alcedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza prima aver riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento: dal primo gennaio 2020 la sanzione amministrativa, prevista dal comma 4-bis dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, passa da una misura fissa prevista in precedenza, che andava da euro 250 a euro 2.000 ad una molto più severa stabilita nella misura dal 100% al 200% dell’imposta.
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