DICHIARAZIONI D’INTENTO: NUOVI CONTROLLI DAL 1° GENNAIO 2022

Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento. 

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche dati pubbliche/private. 

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopraccitate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo Pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. 

Allo stesso modo, viene informato a mezzo Pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. 

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. 

L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale. 

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale. 

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è composto di due parti: 

-La prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567); 

-La seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno "/". 

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato: 

-Nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”.

-Nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001).

-Nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. 

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.