DIVIETO DI COMPENSAZIONE E NUOVI LIMITI AI RUOLI: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2026

La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha inserito il comma 49-quinquies all’interno dell’art. 37 del D.L. 223/2006, introducendo una specifica limitazione all’utilizzo della compensazione in presenza di carichi affidati alla riscossione.

In particolare, è stato previsto il divieto di effettuare compensazioni qualora risultino ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivo superiore a 100.000 euro.

La disposizione riguarda la compensazione “esterna” disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, effettuata tramite Modello F24, mentre resta consentita la compensazione cosiddetta “interna”.

Il blocco opera in presenza di ruoli scaduti o di accertamenti esecutivi già affidati all’agente della riscossione relativi a tributi erariali.

Ai fini del superamento della soglia rilevano anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta agevolativi, diversamente da quanto previsto dal divieto di compensazione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1,comma 116, L. 30 dicembre 2025 n. 199) ha ulteriormente inasprito il regime del divieto di compensazione, riducendo la soglia rilevante da 100.000 a 50.000 euro.

La particolarità di questo divieto consiste nel fatto che, al superamento di tale limite, il blocco della compensazione opera sull’intero ammontare dei crediti utilizzabili e non soltanto sulla parte eccedente il debito iscritto a ruolo. Pertanto, in presenza di carichi affidati alla riscossione superiori a 50.000 euro, la compensazione risulta integralmente preclusa, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024.

A titolo esemplificativo, qualora il contribuente presenti ruoli per complessivi 60.000 euro e disponga di crediti compensabili pari a 70.000 euro, non sarà possibile utilizzare in compensazione neppure i 10.000 euro eccedenti il debito iscritto a ruolo.

In mancanza di una specifica previsione sulla decorrenza, la nuova soglia dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle compensazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Ne consegue che, in presenza di carichi superiori a 50.000 euro – anche se formatisi in annualità precedenti – il contribuente non potrà effettuare compensazioni dal 1° gennaio 2026. Ai fini sanzionatori e dell’eventuale recupero dei crediti indebitamente compensati, rileva la data di presentazione del Modello F24.

 

Si ricorda che:

- L’ammissione della dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 determina il venir meno del divieto di compensazione.

- Analogamente, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli comporta la sospensione del divieto di compensazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2024. Il medesimo principio trova applicazione anche con riferimento alla domanda di rottamazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026, in scadenza a fine aprile 2026.

I contribuenti che hanno una dilazione in corso sono “salvi”

Il Legislatore non ha tuttavia disciplinato in modo espresso le conseguenti derivanti dal mancato rispetto del divieto di compensazione.

In prima battuta, qualora il credito sia effettivamente esistente e la sua inutilizzabilità derivi esclusivamente dalla presenza di carichi iscritti a ruolo, la violazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25% ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997, trattandosi di utilizzo di crediti non spettanti.

 

Diversamente, appare criticabile ritenere che, a fronte di una compensazione indebita – soprattutto in assenza di una previsione normativa espressa – il credito debba essere oggetto di recupero.

Accogliere tale impostazione implicherebbe, infatti, che il contribuente, dopo aver riversato l’importo indebitamente compensato, possa procedere nuovamente alla compensazione nel rispetto delle condizioni di legge, con un risultato irrazionale e in contrasto con il principio di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Risulta, pertanto, poco coerente obbligare il contribuente al riversamento del credito per poi consentirne un immediato riutilizzo, essendo sufficiente l’applicazione della sanzione prevista. Sanzione che, in ogni caso, risulta definibile al terzo ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973.

Fonte:

https://www.eutekne.info/default.aspx

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