DL “SOSTEGNI-BIS”: COME NON PERDERE IL FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

L’Agenzia delle Entrate ha da poco reso operativa la procedura per la richiesta del contributo a fondo perduto alternativo al contributo automatico, entrambi previsti dal Decreto “Sostegni-bis”.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Sono ammessi al contributo tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita IVA attiva al 26 Maggio 2021 (data dell’entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000€.

Condizione essenziale è il calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, rispetto allo stesso periodo negli anni 2019 – 2020.

A tale differenza saranno applicate diverse percentuali di contributo, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal DL “Sostegni” e in base ai ricavi/compensi relativi al 2019:

La difficoltà della normativa sta, quindi, nel verificare la spettanza e l’ammontare dell’agevolazione, dato lo stretto rapporto che lega il contributo del DL “Sostegni”, il contributo automatico ed il contributo alternativo del DL “Sostegni-bis”.

Al fine di chiarire le diverse casistiche possibili, vediamo di seguito alcuni esempi:

Esempio 1: impresa che ha già beneficiato del contributo previsto dal DL “Sostegni”

Ricavi anno 2019: 500.000€;

Ipotesi calo fatturato medio mensile anni 2019/2020: 50.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili);

Contributo DL “Sostegni” spettante e ricevuto: 20.000€ (40% di 50.000,00€);

Contributo automatico DL “Sostegni-bis” ricevuto (accreditato in c/c): 20.000€;

Calo fatturato sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31 marzo 2020: 60.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” spettante: 24.000€ (40% di 60.000,00€);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” da ricevere: 4.000€ (differenza tra 24.000€ e 20.000€);

In questo caso il contributo alternativo risulta essere più elevato rispetto al contributo automatico già ottenuto. Il maggior valore del contributo alternativo, ovvero l’integrazione di 4.000 euro (24.000 – 20.000), verrà riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza.

Esempio 2: impresa che ha già beneficiato del contributo previsto dal DL “Sostegni”

Ricavi anno 2019: 500.000€;

Ipotesi calo fatturato medio mensile anni 2019/2020: 50.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili);

Contributo DL “Sostegni” spettante e ricevuto: 20.000€ (40% di 50.000,00€);

Contributo automatico DL “Sostegni-bis” (accreditato in c/c): 20.000€;

Calo fatturato medio mensile sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31 marzo 2020: 30.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” spettante: 12.000€ (40% di 30.000,00€);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” da ricevere: nessuno.

In questo caso il contributo alternativo risulta essere inferiore al contributo automatico già ricevuto (12.000 – 20.000) e per tale motivo non dovrà essere presentata alcuna domanda.

Se presentata, alla stessa non verrà dato corso e l’ammontare del contributo automatico già ottenuto non verrà intaccato.

Esempio 3: impresa che NON ha beneficiato del contributo previsto dal DL “Sostegni”

Ricavi anno 2019: 500.000€;

Ipotesi calo fatturato medio mensile sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31 marzo 2020: 30.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” spettante: 15.000€ (50% di 30.000,00€);

Contributo alternativo DL “Sostegni-bis” da ricevere: l’intera somma 15.000,00 €;

In questo caso, non avendo presentato domanda per il Contributo del DL “Sostegni”, l’importo sarà riconosciuto interamente, a seguito della presentazione dell’istanza.

Il contribuente, come per il precedente DL “Sostegni”, potrà scegliere di ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 da inviare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’utilizzo del servizio di home banking).

Revoche e sanzioni

Risulta indispensabile effettuare con attenzione il calcolo del contributo spettante, dato che l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute.

Nel caso in cui dai predetti controlli emerga l’indebita percezione, totale o parziale, del contributo, la stessa Agenzia procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate del 100% o 200% in base alla legislazione vigente in materia di sanzioni tributarie.

Alla violazione inoltre verrà applicata la pena disciplinata dal codice penale nei casi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, se il contributo erogato è di importo inferiore a 4.000 euro.

Come si evince da quanto riportato nel presente articolo, la misura in oggetto prevede molteplici aspetti da tenere in considerazione, con annessi rischi in caso di errata compilazione dell’istanza.

Per questa ragione è opportuno affidarsi ad un professionista che sappia valutare ogni aspetto che per ovvi motivi di sintesi non è possibile approfondire in questa sede e assicurare la corretta percezione del contributo evitando rischi di revoca o pesanti sanzioni.

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