DL “SOSTEGNI”: NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PARTITE IVA

L’art. 1 del DL “Sostegni”, approvato venerdì 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto.

A chi spetta:

a tutti soggetti titolari di partita IVA che abbiano avuto nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono esclusi i soggetti:

• la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;

• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

Requisito oggettivo

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

Per coloro che hanno aperto la partita Iva del 2019 il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura) mentre chi ha aperto l’attività nel 2020 non potrà fare alcun confronto e riceverà l’importo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La percentuale che si applica è pari al:

60% per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un fatturato non superiore Euro 100.000,00;

50% per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un fatturato tra Euro 100.000,00 e Euro 400.000,00;

40% per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un fatturato tra Euro 400.000,00 e Euro 1.000.000,00;

30% per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un fatturato tra Euro 1.000.000,00 e Euro 5.000.000,00;

20% per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto un fatturato tra Euro 5.000.000,00 e Euro 10.000.000,00.

Ad esempio: un bar pasticceria costituito come Snc con ricavi nell’anno 2019 pari ad Euro 169.500 se nel 2020 ha dimezzato il fatturato, avrà un contributo pari a Euro 3.531. (169.500-84.750= 84750:12= 7.062.50X50% = 3.531 euro).

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il contributo non potrà superare un massimo di Euro 150.000,00.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Come si richiede

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.

Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma.

I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’AGENTE DALLA RISCOSSIONE

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze (o ritardo nel pagamento delle singole rate) la definizione non produce effetti.

PROROGA DEL TERMINE PER LE CERTIFICAZIONI UNICHE E PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Di seguito si allega una tabella che riepiloga tutte le scadenze: