DOMICILIO DIGITALE (PEC), COMUNICAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

In seguito alle novità contenute nel Decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 – Supplemento Ordinario n. 24), entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC).

Le imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al Registro delle Imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 30 settembre 2020.

Entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese che non hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC, devono comunicare telematicamente al Registro delle Imprese la propria PEC.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.

Vengono, infatti, introdotte sanzioni pesanti, in misura raddoppiata, per le società (art.2630 Codice civile), e, in misura triplicata per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

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Ne deriva che gli importi delle sanzioni per ciascun soggetto obbligato possono variare da:

• un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro per le società;

• da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.

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Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese sono, quindi, invitate, entro il 30/09/2020, a:

- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);

- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle Imprese consultando una visura camerale aggiornata dell’impresa oppure ricercando l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC;

- in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle Imprese.

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Stesso obbligo vige per i professionisti iscritti negli Ordini professionali e i Revisori legali che, entro il 30/09/2020, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza, onde evitare sanzioni.

I professionisti sono quindi invitati, entro il 30/09/2020, a:

- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);

- controllare di aver correttamente comunicato il proprio domicilio digitale al proprio Ordine Professionale di appartenenza, verificando sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC la presenza del proprio indirizzo Pec;

- in mancanza un domicilio digitale attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al proprio Ordine professionale di appartenenza.

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