In seguito alle novità contenute nel Decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 – Supplemento Ordinario n. 24), entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC).
Le imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al Registro delle Imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 30 settembre 2020.
Entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese che non hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC, devono comunicare telematicamente al Registro delle Imprese la propria PEC.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.
Vengono, infatti, introdotte sanzioni pesanti, in misura raddoppiata, per le società (art.2630 Codice civile), e, in misura triplicata per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).
Ne deriva che gli importi delle sanzioni per ciascun soggetto obbligato possono variare da:
• un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro per le società;
• da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Le imprese sono, quindi, invitate, entro il 30/09/2020, a:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle Imprese consultando una visura camerale aggiornata dell’impresa oppure ricercando l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle Imprese.
Stesso obbligo vige per i professionisti iscritti negli Ordini professionali e i Revisori legali che, entro il 30/09/2020, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza, onde evitare sanzioni.
I professionisti sono quindi invitati, entro il 30/09/2020, a:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare di aver correttamente comunicato il proprio domicilio digitale al proprio Ordine Professionale di appartenenza, verificando sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC la presenza del proprio indirizzo Pec;
- in mancanza un domicilio digitale attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al proprio Ordine professionale di appartenenza.