PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE: COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE

Durata del periodo di prova e lavoro a tempo determinato: dal 12 gennaio 2025 sono in vigore le novità del Collegato Lavoro.

Modifiche per le norme che disciplinano la durata del periodo di prova per i contratti a termine, intervenendo sulla disciplina precedente che faceva riferimento solo a quanto stabilito dai CCNL.

Vengono inoltre stabiliti anche dei limiti temporali minimi e massimi, che variano in base alla durata del rapporto di lavoro.

 

Tra i diversi aspetti disciplinati dal Collegato Lavoro, vi è anche un provvedimento sulla durata del periodo di prova.

Nello specifico, la norma coinvolge i contratti a termine ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

L’art. del Collegato Lavoro che tratta l’argomento in questione è il numero 13, il quale modifica l’art. 7, comma 2 del Decreto Trasparenza, stabilendo che la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato è di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Facciamo un esempio: stando al nuovo provvedimento, un rapporto di lavoro a tempo determinato che inizi il 1° febbraio 2025 e termini il 17 marzo 2025 dovrà prevedere un periodo di prova di 3 giorni, ovvero: 45 giorni (tra il 1° febbraio e il 17 marzo): 15=3.

La norma inoltre prevede anche una durata minima e massima del periodo di prova, che varia in base all’arco temporale del rapporto di lavoro individuato dal contratto, come riepilogato nella seguente tabella.

Tuttavia, si segnala che il provvedimento non affronta il caso dei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sebbene trovi comunque applicazione quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Decreto Trasparenza il quale stabilisce che il periodo di prova non può durare più di 6 mesi.

L’art. 13 del Collegato Lavoro stabilisce che quanto sopra riportato si applica ai contratti a tempo determinato qualora i CCNL non prevedano disposizioni più favorevoli in merito.

Il provvedimento in questione modifica in maniera rilevante quanto previsto dalla contrattazione collettiva nel disciplinare la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato.

Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 essa era basata, in misura proporzionale, sulla durata del contratto e sulla mansione da svolgere, mentre la norma attuale prevede la standardizzazione dei periodi di prova in base alla durata dei contratti.

In ogni caso, rimane invariata l’impossibilità di prevedere un nuovo periodo di prova in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, come previsto dal comma 2, art. 7 del decreto legislativo n. 104/2022.

Fonte:

https://www.informazionefiscale.it/durata-periodo-di-prova-novita-contratto-a-termine-calcolo

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