È NUOVAMENTE ENTRO IL LIMITE DI 700.000 EURO LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Per importi superiori a 5.000 euro (su base annua), la dichiarazione richiede il visto di conformità  

Il 6 marzo 2021 rappresenta il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA da parte di coloro che intendono compensare il credito emergente, per un importo superiore a 5.000 euro, con imposte e contributi in scadenza il 16 marzo.

Anche per l’anno 2021 il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili “orizzontalmente”, ai sensi dell’art.17 del DLgs. 241/97 e dell’art. 34 della L. 388/200, è nuovamente pari a 700.000 euro.

Suddetto limite include anche i rimborsi erogati in favore dei soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”, secondo quanto previsto dall’art.25 comma 4 del DLgs 241/97.

Non è, infatti, più operativa la maggiore soglia prevista, per l’anno 2020, in misura pari a 1 milione di euro dall’art.147 del DL 34/2020 (conv.L. 77/2020).

Indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito, il limite (anche se non sussistono chiarimenti ufficiali a tal riguardo), dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare.

Nel 2021, il più elevato limite di 1 milione di euro tornerebbe, come in passato, a poter essere fruito da parte dei soli subappaltatori edili che abbiano registrato, nel 2020, un volume d’affari costituito pari almeno l’80% da prestazioni rese in forza di contratti di subappalto.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo annuo superiore a 5.000 euro, va tenuto conto dell’obbligo di presentare la dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti come prescritto dall’art.10 del DL 78/2009.

La compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, come in precedenza anticipato, è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto o della sottoscrizione alternativa.

Qualora si volesse compensare il credito IVA emergente della dichiarazione IVA per il 2020 con il versamento dei tributi e contributi (in scadenza il 16 marzo 2021), in misura superiore a 5.000 euro, il 6 marzo 2021, è il termine ultimo di presentazione del modello.  

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1/2010, seppure con riferimento alla precedente soglia di 15.000 euro, ha sottolineato, per quanto riguarda invece la determinazione della soglia di 5.000 euro per gli obblighi di apposizione del visto di conformità, che il limite non riguarda l’ammontare totale del credito IVA annuale, ma l’importo che si  decide di utilizzare in compensazione “orizzontale” nel modello F24.

Se si intende compensare, viceversa, il credito annuale per un importo che non superi 5.000 euro, si può presentare la dichiarazione priva del visto (o della sottoscrizione alternativa).

In suddetto caso, ai fini della compensazione “orizzontale”, non è rilevante anche la data di presentazione del modello.

Esonero dal visto in base al regime premiale ISA

L’art. 25 del DL 179/2012, ha stabilito per le start up innovative nonché per i soggetti passivi che possono beneficiare del regime premiale ISA, in relazione al livello di affidabilità fiscale conseguito ai sensi dell’art. 9-bis del DL 50/2017, che la soglia passa da 5.000 euro a 50.000 euro.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020 n. 183037, per i crediti IVA in argomento, ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale.

Facendo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ai fini delle imposte dirette, è possibile infatti, fruire dell’esonero dal visto di conformità (o dalla sottoscrizione alternativa) per il credito IVA maturato nell’anno 2020, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

L’esonero si estende anche per i crediti IVA trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2021 (risultanti dai relativi modelli TR).

Il limite di 50.000 euro si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nell’anno 2021 e, di conseguenza, è cumulativo sia del credito IVA annuale 2020 che dei crediti IVA trimestrali 2021, indipendentemente dal fatto che gli importi utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n.20/2019).

Fonte: articolo di Emanuele Greco e Massimo Negro su eutekne.info

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