FALLIMENTO – PRESUPPOSTI E REQUISITI DIMENSIONALI – RICAVI LORDI – INDIVIDUAZIONE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 26 AGOSTO 2021, N. 23484

La valutazione dell'ammontare dei ricavi, in quanto mirante a far emergere la realtà economica dell'impresa, deve prescindere dalla pedissequa applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci, ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato formale e la reale dimensione dell'impresa.

In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità di cui all'art. alla lett. b dell’art. 1 l.f.., va detto che per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A.

Ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico, che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa, o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad esempio: proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria.

Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum", dalla contestuale riduzione dell'accantonamento per rischi iscritto nell'esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente; accantonamento che rappresenta null'altro che una passività potenziale, il cui effettivo concretizzarsi, oltre che effettivo ammontare, è subordinato al verificarsi di un evento futuro (il passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia).

La variazione contabile che scaturisce dal definitivo venir meno (in tutto o in parte) della passività prudenzialmente stimata nel fondo rischi e dall'appostazione nella voce A5, "altri ricavi e proventi" del valore positivo corrispondente alla differenza tra quanto accantonato e quanto effettivamente dovuto, non è dunque in alcun modo correlata alla gestione ordinaria dell'impresa, e non può pertanto essere considerata un ricavo in senso tecnico.

Fonte: ilCaso.it