“FASE 2” ANTICIPANDO I TEMPI: ECCO UNA GUIDA PRATICA PER LE NORME DI SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Aspettavamo la tanto attesa “fase 2” che si sarebbe avviata in modo progressivo, anticipata dalle parole dell’attuale Presidente del Consiglio a seguito di scelte e direttive create ad hoc su tavoli congiunti tra Governo, esperti, task force e parti sociali che avrebbero definito modalità e criteri per far ripartire le attività in modo scaglionato e garantire la sicurezza per i lavoratori nel ritorno al proprio posto di lavoro.

Ma se da un lato il DPCM del 22 marzo ha segnato con l’allegato 1 l’elenco degli Ateco consentiti, che gradualmente è andato ad ampliarsi, sia per decreti che per mancate sospensioni da parte degli organi prefettizi, le direttive e le istruzioni operative non sono state altrettanto celeri e puntuali.

Oggi stiamo subendo l’arrivo imminente della “fase 2” benchè non terminata la “fase 1”, forte dei dati ancora purtroppo preoccupanti che quotidianamente GORES e Protezione Civile ci propinano via TG, Web, Social, che confermano il lockdown sino al 3 maggio.

“Molti, quindi, i lavoratori, pronti all’alba, alla prosecuzione delle attività lavorative o al riavvio di quante attività rimaste sospese dalla fine di febbraio (cit. Cinzia Fraschieri, giuslavorista, Responsabile Nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro).

Come sappiamo, il Protocollo condiviso del 14 marzo definito “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, ha indicato le regole operative volte alla realizzazione di misure precauzionali prevedendo la prosecuzione delle attività lavorative solo potendo garantire condizioni tali da assicurare, a tutti i lavoratori, adeguati livelli di tutela della salute nelle diverse realtà lavorative attraverso l’impegno e la collaborazione dei componenti del comparto sicurezza quali datore di lavoro, rspp, medico del lavoro e rls.

Quindi il Protocollo aziendale anti-contagio, definito anche Protocollo Sicurezza, è ad oggi la “misura urgente da adottare e rispettare al fine di porre limiti alla possibile attività del virus.

Con l'inizio della “fase 2” (che sarà lunga e non priva di limitazioni), occorre intervenire in modo strutturale nelle realtà lavorative, modificando e aggiornando non solo le regole e le procedure ma trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l’organizzazione del lavoro come ritmi, tempi, carichi di lavoro e formazione, così come la gestione degli spazi, il lay-out dei luoghi di lavoro, le attrezzature, le macchine (trasformazioni che chiederanno un cambiamento dei modelli contrattuali attuali, delle modalità di lavoro e lo svolgimento di molte mansioni). Non tutto potrà o dovrà tornare come prima.

Ponendo a cardine centrale il pieno rispetto dei due principi essenziali di precauzione quali il mantenimento della distanza di sicurezza tra i lavoratori e l’igiene costante delle mani, allo stato attuale delle attività e in vista della graduale complessiva ripresa, è opportuno che, nel procedere all’applicazione del protocollo aziendale anti-contagio, si lavori sui seguenti punti di attenzione:

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MODIFICA DEL DVR

Occorre avviare un processo di passaggio tra quanto previsto nel protocollo di sicurezza e quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) avviando quel processo di ri-valutazione del rischio, alla luce degli eventuali e necessari modifiche e aggiornamenti che saranno apportati.

È fondamentale capire come, pur confermando la natura di rischio biologico del Covid-19, rischio “di comunità” o generico (e non professionale come è per le attività sanitarie) e non riconducibile ai rischi specifici delle attività lavorative, gli interventi previsti di contrasto al contagio divenendo strutturali, richiedano una ri-analisi del rischio anche alla luce delle tutele della salute e sicurezza sul lavoro (mai, comunque sospese).

Occorrerà verificare la coerenza con le procedure e le regole organizzative nel luogo di lavoro, aggiornando il DVR al fine di garantire la salute e sicurezza degli occupati e rispettare lo stato di fatto della realtà all’oggi.

In questo senso viene ad essere richiamato puntualmente il ruolo specifico, in qualità di organi di vigilanza, delle ASL/ASUR di competenza e, per quanto di competenza, dell’Ispettorato del lavoro, in merito all’attuazione dei contenuti del Protocollo condiviso e, coerentemente e rispettosamente alla normativa vigente prevenzionistica, in merito agli interventi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riconducibili sostanzialmente alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento del DVR, alla luce delle modifiche apportate al processo produttivo, alle misure di tutela, all’organizzazione del lavoro, ai luoghi e spazi di attività e comuni, secondo l’apparato sanzionatorio del DLGS 81/08 s.m..

Il nuovo DVR quindi dovrà tenere conto dei seguenti punti:

1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, VIE DI ACCESSO, TRANSITO, USCITA E SPAZI COMUNI

• Adeguata copertura (e distribuzione) degli addetti alle emergenze e primo soccorso, per l’intero orario di lavoro;

• Svolgimento di mansioni per le quali era necessaria la presenza simultanea e/o collaborativa di almeno due persone (ad esempio per: spostamento carichi pesanti, interventi in ambiente confinato...);

• Dei rischi rappresentati dal lavoro in solitudine (specie in presenza di lavoratori “fragili”);

• Se gli eventuali “nuovi” spazi adibiti a luoghi di lavoro hanno tutti i presidi di sicurezza adeguati (ad esempio: estintori sufficienti, cassette primo soccorso, porte tagliafuoco, segnaletica di emergenza, vie di fuga, attrezzature da ufficio rispettose dei precetti normativi…);

• Degli orari, dei ritmi, dei carichi di lavoro, delle presenze sufficienti per lo svolgimento delle attività;

• Del rispetto della distanza minima, di una necessaria ri-valutazione delle postazioni di lavoro negli open space, negli uffici (con presenza di più postazioni), nelle linee produttive, di una rimodulazione e ri-progettazione del lay-out degli spazi di/per lavoro;

• Della copertura ed efficienza dei mezzi di comunicazione interna, in caso di modifiche delle postazioni di lavoro, dei nuovi spazi adibiti a luoghi di lavoro, della lontananza fra colleghi;

• Delle scadenze rinviate di tutti i controlli ordinari (filtri dell’aria, presidi antincendio ed evacuazione, ascensori, impianti di messa a terra);

• Della necessità di stipulare, modificare o aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per le aziende in appalto (imprese di pulizia per la sanificazione, guardiania impegnata nel controllo della temperatura corporea...) equilibrando il Protocollo di sicurezza anti-contagio dell’impresa committente con quello dell’impresa appaltatrice e riportando quanto di interesse nei DUVRI.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Avviandosi al superamento del periodo di emergenza e, al contempo, dell’assoluta difficoltà nel reperimento dei DPI, a partire dalle mascherine, oltre a dover essere garantito che i dispositivi forniti siano corredati da pronunciamento espresso dall’INAIL, si dovrà almeno tenere conto:

• Dell’efficienza di filtrazione, assicurandosi che chi indossa i DPI sia adeguatamente protetto;

• Della traspirabilità, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di sudorazione e possa inspirare (specie per quanto riguarda i respiratori e le mascherine) regolarmente senza troppo fatica;

• Della compatibilità, assicurandosi che chi indossa i DPI non subisca conseguenze alla cute;

• Dell’ergonomia, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di comfort, aderenza, misure, copertura rispondente alle proprie dimensioni, compatibilità fra DPI e/o occhiali da vista;

• Della fornitura, per assicurare un ricambio adeguato e della pulizia ed igiene dei DPI (oltre al rispetto delle disposizioni di smaltimento, già previste dai protocolli, nel rispetto delle circolari ministeriali);

• Dei rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

• Di avviare un nuovo percorso di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto dell’aggravio determinato dall’utilizzo giornaliero dei DPI, da parte di chi non è sia abituato ad utilizzarli che ad indossarli per lungo tempo;

• Del microclima degli ambienti, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di eccessiva sudorazione, appannamento degli occhiali;

3. FORMAZIONE

Benché durante il periodo di emergenza lo svolgimento dei corsi di formazione ha subito una deroga  temporanea dovendo garantire la distanza minima interpersonale favorendo la modalità a distanza (e-learning/FAD), non essendo intervenute alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari per lo svolgimento di tali modalità formative, occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare ma soprattutto per i corsi che possono essere realizzati in modalità e-learning.

Attualmente dovranno essere instituiti interventi di informazione adeguata sui rischi specifici al quale il lavoratore potrà essere esposto nello svolgimento della sua mansione mediante affiancamento da parte di preposti, dirigenti, RSPP così come anche per quanto concerne gli obblighi di addestramento.

Tali interventi di prevenzione dovranno essere documentati, tenuto conto che in caso di infortunio sul lavoro, a partire dal datore di lavoro, si analizzeranno le responsabilità penali specifiche.

4. SORVEGLIANZA SANITARIA (SOGGETTI FRAGILI)

Di estrema difficoltà sta risultando il poter garantire un’adeguata tutela per le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in situazione di particolare fragilità, a partire da coloro che risultano affetti da patologie attuali e pregresse e/o che hanno condizioni particolari (come i malati oncologici, gli immunodepressi ma anche gli affetti da pneumologie, reumatologie o gli appartenenti a categorie risultate più vulnerabili, quali le persone di età avanzata), che li espongono potenzialmente ad un maggior rischio di contagio da Covid-19.

Va precisato che nel caso il lavoratore fragile non sia già sottoposto a sorveglianza sanitaria (sulla base della mansione svolta e dei rischi ai quali è esposto) e/o le sue problematiche di salute non siano conosciute dal medico competente perché non correlate all’occupazione, per quest’ultimo risulta difficile poter venire a conoscenza di tali condizioni, se non espresse dal lavoratore. Adiuvare l’opera del medico competente risulta un atto fondamentale che ogni lavoratore deve assicurare al fine della tutela della propria salute.

In conclusione, occorre adoperarsi per garantire la corretta redazione del protocollo sicurezza anti-contagio in tutte le attività sia quelle che attualmente stanno lavorando che quelle in procinto di riavviarsi, assicurando una tutela adeguata per tutti gli addetti per il contrasto al contagio da Covid-19.

Occorre stimolare tutti i contesti lavorativi nell’adiuvarli in modo adeguato al passaggio dalla fase emergenziale, alla fase di gestione ordinata e strutturata del problema, predisponendo e pianificando il cambiamento che dovrà avere anche il carattere di duraturo anziché solo temporaneo o comunque medio lungo.