FATTURE ELETTRONICHE E PROCEDURA IMPOSTA DI BOLLO (AGENZIA DELLE ENTRATE)

La disciplina dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dettata dal DM del 17 giugno 2014 e in particolare dall’art. 6.

Secondo quanto previsto dal “Decreto Crescita” (DL. 34/2019) sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo avvalendosi di procedure automatizzate.

A decorrere dal 2021 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettroniche, per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.

Con apposito provvedimento delle Entrate, atteso prima della scadenza del termine di pagamento dell’imposta dovuta per il primo trimestre 2021 e pubblicato il 4 febbraio, sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente.

GLI ELENCHI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA

Secondo quanto previsto dal Provvedimento, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- delle fatture elettroniche emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile).

- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata dal portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.  

ELENCO A

Tecnicamente l’Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag. valorizzato con “SI”).

Per quanto riguarda invece le autofatture, che riportano l’indicazione dell’assolvimento del bollo, emesse dal cessionario/committente per regolarizzazione o integrazione, ai sensi dell’art.6 comma 8 e 9-bis del d.lgs 471/97 o art comma 5 del DL 331/93 (fatture elettroniche che riportano nel tag il valore “TD20”), sono messe a disposizione nell’Elenco A del solo cessionario/committente.

ELENCO B

Per la costituzione dell’Elenco B sono selezionate tutte le fatture ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag non presente nell’xml della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la sommatoria degli importi risulta maggiore di 77,47 euro;

- è stata indicata la “natura”.

✓ N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure

✓ N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure

✓ N4 (operazioni esenti IVA)

- Non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

Non sono selezionate le fatture elettroniche che riportano nel tag uno dei seguenti codici:

- TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno;

- TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;

- TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Non sono selezionate le fatture elettroniche ordinarie tra privati, ordinarie PA e semplificate che riportano nel tag uno dei seguenti codici:

- RF05 – Vendita sali e tabacchi;

- RF06 – Commercio fiammiferi;

- RF07 – Editoria;

- RF08 – Gestione servizi telefonia pubblica;

- RF09 – Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta;

- RF10 – Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72;

- RF11 – Agenzie viaggi e turismo.

Non sono selezionate le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo IVA.

MODALITÀ PER MODIFICARE E/O INTEGRARE L’ELENCO B

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia delle Entrate nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi preposti dall’Agenzia.

Le modifiche o le integrazioni possono essere effettuare dal cedente prestatore o dall’intermediario delegato:

- In modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia.

- In modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche richieste nell’allegato al presente provvedimento.

TERMINI PER MODIFICARE E/O INTEGRARE L’ELENCO B

Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i limiti stabiliti ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI E PAGAMENTO

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate e mostrato secondo i termini appena descritti.

In alternativa, il cedente/prestatore può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24.

Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.

SCHEMA RIEPILOGATIVO