FONDO PATRIMONIALE: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III 8 FEBBRAIO 2021, N. 2904

Poiché l'esecuzione sui beni del “fondo patrimoniale” e sui frutti di essi non può aver luogo, per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia, ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea.

Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione, e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per “presunzioni semplici”, essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

Fonte: ilCaso.it