FORMAZIONE E DATORI DI LAVORO: OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?

Come già anticipato in precedenza, con l’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, vengono introdotte varie novità al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ovvero al Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

Tra le tante, si è soffermato sull’obbligo di formazione per i datori di lavoro. In effetti, il comma 7, del sopracitato decreto legislativo recita: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”

Nonostante l’obbligo non sia ancora operativo, in quanto siamo inattesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che andrà a definire la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica del corso di formazione.

È comunque interessante soffermarsi sui nuovi doveri del datore di lavoro, per offrire un rinnovato punto di vista e porre attenzione su quelle che dovrebbero essere le conoscenze minime di un eventuale corso di formazione.

Visto che il datore di lavoro può essere paragonato al comandante di una nave, vien da sé che, per la buona riuscita della traversata, il medesimo deve conoscere la giusta rotta ed evitare scogli sommersi.

Similitudini a parte, è logico pensare che il datore di lavoro deve essere formato e informato, alla pari dei suoi “marinai”.

L’obbligo di formazione per i datori di lavoro rappresenta quindi un grande passo in avanti ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ma, allo stesso tempo, solo un punto di partenza.

Non basta la forma, ci vuole la sostanza: i legislatori devono infatti evitare di cadere negli stessi errori dell’A.S.R. 11/12/11 (che disciplina la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti), dove spesso la burocrazia e i tecnicismi hanno prevalso sull’obiettivo ultimo, ovvero favorire la salute e la sicurezza nelle imprese.

I contenuti minimi dei corsi di formazione devono essere quindi mirati a fornire conoscenze che aiutino poi i diretti interessati ad acquisire competenze da applicare praticamente nella vita lavorativa.

Se da un lato la formazione dei datori di lavoro è un ulteriore obbligo, dall’altro può rappresentare anche l’opportunità di comprendere e migliorare.

I contenuti del corso non si devono fermare quindi solo a nozioni tecniche, più adatte al percorso del DL/RSPP, ma orientarsi su un mix di competenze che permetteranno al datore di lavoro di effettuare scelte ponderate e costruire un sistema prevenzionistico aziendale idoneo.

In primo luogo, il datore di lavoro deve conoscere dettagliatamente i ruoli dell’organizzazione aziendale, comprendere i doveri e le responsabilità delle figure della sicurezza, così da scegliere la persona giusta per il compito assegnato.

Altro punto di fondamentale importanza è rappresentato dall’art. 28 del D.Lgs 81/08, ovvero i contenuti della valutazione dei rischi aziendali.

La redazione del documento rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ma, va da sé, che spesso ci si affida a consulenti esterni.

Il datore di lavoro deve, però, conoscere e saper interpretare i contenuti della valutazione, per applicare correttamente le misure di prevenzione e protezione.

Nozioni generali devono riguardare, infine, anche il procedimento penale, il procedimento amministrativo, i rischi e le procedure specifiche associati alle macchine e alle attrezzature, l’analisi degli infortuni, la comunicazione del rischio, le tecniche di leadership, ecc.

Di seguito si riportano gli elementi imprescindibili che dovrebbero caratterizzare il corso di formazione dei datori di lavoro:

- Modulazione del corso in base ai rischi aziendali (basso – medio – alto);

- Previsione di un aggiornamento periodico;

- Specificare i requisiti minimi dei soggetti formatori che assicurano l’adeguatezza del corso;

- Programma formativo all’altezza che delinei un atteggiamento mentale orientato all’approccio pratico della sicurezza;

- Valutazione dell’efficacia del percorso attraverso un monitoraggio delle competenze acquisite.

In conclusione, possiamo affermare che, nonostante la formazione del datore di lavoro rappresenti un nuovo obbligo a carico delle imprese, il medesimo è riconducibile anche ad un’enorme opportunità del datore di lavoro, figura che è in grado materialmente di prendere delle decisioni all’interno della realtà aziendale.

L’aumentata consapevolezza del vertice aziendale contribuirà di certo a scegliere con saggezza e a migliorare le condizioni di salute e sicurezza aziendale.