GIUDIZIO DI CRAM DOWN E ABUSO DEL CONCORDATO MINORE

APPELLO VENEZIA, 10 OTTOBRE 2024. PRES. PASSARELLI. EST. RIZZIERI.

L’istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l’esercizio della decisione a migliore tutela dell’interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all’approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato.

Con il giudizio di cram down il Tribunale è tenuto a valutare la ragionevolezza della scelta dell’Erario di esprimere il voto contrario, comparando il trattamento riservato al credito erariale rispetto agli altri creditori, per cui si palesa l’abuso dello strumento normativo di cui all’art. 80, 3° co., CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell’attività professionale e utilizzato solo per l’eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fonte: Il Caso.it