Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 17 giugno ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Si sono definite così le modalità operative di quanto previsto dal Decreto Legge 52/2021, convertito dalla legge 87/202 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”. (21G00064) che prevede una certificazione verde digitale che attesti:
• Il completamento del ciclo vaccinale;
• L’avvenuta guarigione da Covid-19;
• L’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Il Dpcm definisce il Green Pass e le modalità operative di utilizzo in tutte le sue fasi, anche dal punto di vista della privacy, dalla raccolta dei dati al rilascio del certificato, fino alla conservazione e alle modalità di controllo dalle figure autorizzate. Infatti è specificato che sono autorizzate al controllo del certificato le Forze dell’Ordine e i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale delle compagnie aeree, marittime o dei trasporti e, nel caso di eventi artistici/sportivi e di intrattenimento (concerti, spettacoli, ecc.), o banchetti di nozze, avranno diritto a controllare la documentazione i gestori dei locali pubblici o dei luoghi dove si svolgono questi eventi.
Il Dpcm 17 giugno 2021 regolamenta la piattaforma e fornisce la disciplina sia dal lato delle autorità pubbliche coinvolte (primo tra tutti il Ministero della Salute) sia dal lato delle imprese, che sono titolari a controllare i Green Pass. Quindi, in primis, tutti, enti pubblici e imprese, devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy e sul punto devono avere le idee molto chiare e procedure ben definitive e verificabili.
Le imprese interessate da questa disciplina, che hanno la titolarità e la responsabilità dei luoghi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, sono:
• I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi;
• I proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività a partecipazione riservata;
• I vettori aerei, marittimi e terrestri;
• I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Si tratta di soggetti.
Le imprese di cui sopra dovranno quindi designare gli addetti alla verifica dei Green Pass e predisporre istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati.
Le imprese possono scaricare gratuitamente dal sito www.dgc.gov.it l’app “VerificaC19”. I controlli possono essere effettuati senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e soprattutto senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Nel pratico, gli addetti aziendali delegati del controllo dei pass della verifica del Green Pass Covid-19, devono avere una delega ad hoc ed essere incaricati formalmente con istruzioni chiare su come vanno effettuati i controlli. Siccome la norma (Articolo 13, comma 3, del Dpcm 17 giugno 2021) parla di “delega” occorre che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, ovvero con un atto scritto e conservato per l'esibizione in caso di ispezioni delle pubbliche autorità.
Il documento dovrà riportare l'oggetto della delega (ovvero Attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-Dgc ai sensi dell'articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021), e non sarà considerato valido un atto di incarico generale, né la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del codice della privacy. L'atto di delega deve essere nominativo e sottoscritto dal delegato.
La delega dovrà contenere le istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica e dovrà essere specificato che l'attività non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
Il delegato al controllo non può fotocopiare pass o documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici.
I delegati sono autorizzati a chiedere un documento di riconoscimento nella fase di verifica.
È obbligo dell’azienda che effettua questo tipo di verifiche mettere a disposizione degli interessati un'informativa aziendale e anche verificare se occorre aggiornare il registro aziendale dei trattamenti.