Arrivati all’inizio del nuovo anno, il quale sarà inevitabilmente segnato da un susseguirsi di misure messe in atto dal Governo italiano per cercare di rallentare e minimizzare la diffusione del virus SARS – CoV – 2; sono due i decreti che hanno apportato delle modifiche in merito all’utilizzo delle Certificazioni verdi Covid-19, ovvero il D.L. 31 dicembre 2021, n. 229 e il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
Il presente articolo si propone di riportare le principali novità riguardanti nello specifico la Certificazione verde Covid-19, dettate dai due primi decreti del 2022.
Decreto - Legge 31 dicembre 2021, n. 229: entrata in vigore 1° gennaio 2022
La prima grande novità introdotta dal predetto decreto, è l’estensione dell’impiego delle Certificazioni verdi di avvenuta guarigione o vaccinazione (Green Pass Rafforzato) per le seguenti attività:
-Alberghi e altre strutture ricettive;
-Sagre, fiere, convegni e congressi;
-Feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
-Mezzi di trasporto pubblico;
-Impianti di risalita;
-Eventi e competizioni sportive (anche in zona bianca).
Altra importante novità è data dall’impiego del Green Pass Rafforzato in alcune attività e servizi anche all’aperto (a titolo esemplificativo e non esaustivo nei servizi di ristorazione, negli sport, nelle piscine e nei centri natatori, nei centri benessere, nei centri culturali e/o sociali).
Le presenti misure si applicano dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza.
Decreto - Legge 7 gennaio 2022, n. 1: entrato in vigore l’8 gennaio 2022
Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 viene esteso l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti nello Stato italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Tale disposizione è in vigore fino al 15 giugno 2022 ed è valida anche per tutti i cittadini che compiono cinquanta anni anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a partire dal 15 febbraio 2022, per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere e, se richiesto da parte del datore di lavoro o dai suoi incaricati, esibire la Certificazione verde di avvenuta guarigione o vaccinazione, secondo le modalità stabilite da una precisa procedura.
L’obbligo vaccinale è inoltre esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Altre importante modifica riguarda l’estensione delle Certificazioni verdi Covid-19, che devono essere possedute ed esibite, a partire dal 20 gennaio 2022, anche per accedere ai seguenti servizi e attività:
-Servizi alla persona;
-Pubblici uffici;
-Servizi bancari e finanziari;
-Attività commerciali (tranne tutte quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie della persona);
-Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.
Sicuramente l’anno 2022 vedrà un susseguirsi di decreti e nuove norme che cercheranno di evitare la diffusione del virus SARS – CoV – 2 attraverso misure e procedure che si propongono di guidarci fuori dallo stato emergenziale.
Si ricorda che le predette normative riportano altre informazioni utili riguardanti la quarantena e l’isolamento, il sistema scolastico ed educativo e il sistema sanzionatorio, per i quali si rimanda al testo completo.