I CONTRATTI PENDENTI DI CUI ALL’ART. 169-BIS L.F. SONO SOLO QUELLI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Definizione – Contratti a prestazioni corrispettive

Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2020, n. 26568

I contratti pendenti nel concordato preventivo, sono solo quelli a prestazioni corrispettive che, nel momento in cui una delle parti presenti il ricorso L. Fallimentare ex art. 161 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, le prestazioni risultino ancora ineseguite, o non compiutamente eseguite da entrambe le parti.

Tra i vari argomenti che militano a favore di quest’ultima tesi si richiamano:

i) l’argomento normativo, avendo la Relazione al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, esplicitato l’intento di dare all’espressione "contratti pendenti" la stessa estensione di quella contenuta nella L. Fall., art. 72, sostituendola alla locuzione "contratti in corso di esecuzione", proprio per porre fine ai dubbi interpretativi sulla possibilità di sciogliere anche i contratti già interamente eseguiti da una delle parti;

ii) l’argomento storico, per cui a un enunciato normativo deve essere attribuito lo stesso significato tradizionalmente e costantemente attribuito in passato agli analoghi enunciati regolatori della stessa materia, a tal fine constatandosi che con l’espressione "contratti pendenti" sono stati sempre designati i rapporti contrattuali bilaterali, in tutto o in parte ineseguiti da entrambe le parti al tempo del fallimento di una di esse;

iii) l’argomento sistematico, in base al quale, se un rapporto contrattuale pendente con obbligazioni ineseguite da una sola delle parti, è assoggettato alle disposizioni di cui alla L. Fall., artt. 42 e 52, quello stesso rapporto non può essere ricompreso tra quelli bilaterali, cui si applicano le regole di cui alla L. Fall., art. 72;

iv) l’argomento "prospettico", avendo il legislatore della riforma organica delle procedure concorsuali dettato una disciplina sui contratti pendenti nel concordato preventivo che li definisce espressamente "contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti alla data del deposito della domanda di concordato".

Fonte: ilCaso.it