I VERSAMENTI DI DICEMBRE 2020 SOGGETTI A SOSPENSIONE

La sospensione dei versamenti dovuti nel mese di dicembre passa attraverso una vera e propria mappatura tesa a verificare i soggetti che potranno fruire del beneficio del rinvio. Proponiamo uno schema riassuntivo delle possibili dilazioni.

Quali sono i versamenti prorogati?

Come per le precedenti sospensioni (termine non correttamente utilizzato), la proroga interessa i versamenti aventi scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi ai versamenti:

1. delle ritenute alla fonte di cui agli artt 23 (ritenute dipendenti) e 24 (ritenute per redditi assimilati ai dipendenti) e delle trattenute relative alle addizioni regionali e comunali riferite alla corresponsione dei redditi appena citati;

2. relativi all’IVA e quindi non solo quella mensile scadente il 16 dicembre ma anche quella relativa all’acconto in scadenza al 27/12/2020;

3. dei contributi previdenziali e assistenziali per la cui individuazione si può fare riferimento alle numerose circolari INPS (rientrano i versamenti relativi ai dipendenti ma anche alle rateazioni con scadenza nel mese di dicembre).

Quando si dovranno effettuare i versamenti prorogati del mese di dicembre?

I versamenti prorogati del mese di dicembre dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Se il contribuente effettua il versamento pur sussistendo il presupposto della proroga non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Quali sono i soggetti interessati?

La mappatura dei soggetti interessati può essere organizzata come segue:

1. La proroga interessa i contribuenti esercenti attività di impresa, arte e professione.

2. I contribuenti che hanno intrapreso l’attività prima del 1° dicembre 2019 per fruire della proroga devono verificare:

- che i ricavi o compensi dell’anno 2019 non siano non superiori ad euro 50 Milioni;

- se sussiste la regressione del fatturato di almeno il 33% del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

3. I contribuenti che hanno intrapreso l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 (e quindi, facendo riferimento alle circolari Agenzia Entrate, che hanno attivato la partita IVA dal 1° dicembre 2019) possono fruire della proroga a prescindere:

- dal territorio di esercizio dell’attività;

- dalle dimensioni e quindi da ricavi/compensi anno 2019;

- dalla riduzione del fatturato/corrispettivi.

4. I contribuenti che esercitano le attività economiche sospese per effetto del DPCM 3 novembre 2020 (tra cui, parchi tematici e di divertimento, palestre, piscine centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, spettacoli aperti al pubblico, cinema, teatri, sale da ballo e discoteche, convegnistica e congressi, musei e istituti di cultura, impianti sciistici), possono fruire della proroga dei versamenti a prescindere:

- dal territorio di esercizio dell’attività;

- dai ricavi dell’anno precedente;

- dalla regressione del fatturato nel mese di novembre.

5. I contribuenti che esercitano l’attività dei servizi di ristorazione possono fruire della proroga:

- se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancio o rosse;

- a prescindere dai ricavi dell’anno precedente;

- a prescindere dalla regressione del fatturato nel mese di novembre.

6. I contribuenti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 (commercianti) ovvero che esercitano l’attività alberghiera di agenzia di viaggio o di Tour Operator possono fruire della proroga:

- se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone Rosse;

- a prescindere dai ricavi dell’anno precedente;

- a prescindere dalla regressione del fatturato nel mese di novembre.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che mappa e incrocia i casi di sospensione del mese di dicembre.

Fonte: www.commercialistatelematico.com

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