In tema di concordato semplificato, nella comparazione con lo scenario fallimentare o con la liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale.
In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluris, ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima.
La norma è dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria, e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.
Fonte: il Caso.it