IL CREDITO IRES SPETTANTE ALLA MASSA FALLIMENTARE NON COMPENSABILE CON CREDITO ERARIALE ANTE FALLIMENTO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, TRIBUTARIA, 26 OTTOBRE 2023, N. 29788

In materia di fallimento, il credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare, non può essere oggetto di compensazione con il credito dell'Erario, maturato anteriormente all'apertura del fallimento, poiché la compensazione ex art. 56 l. fall. presuppone l'anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, e la necessaria identità di titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni, verrebbe meno compensando crediti erariali maturati anteriormente, il cui debitore è il fallito, con crediti posteriori all'apertura della procedura, il cui creditore è la massa, con indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum, rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia.

Fonte: il Caso.it