IL MODELLO ORGANIZZATIVO: UN ALLEATO DEL DATORE DI LAVORO

Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro aziendale (SGSL) è uno strumento che consente di apportare all’organizzazione aziendale numerosi vantaggi, sia di carattere economico ma anche, e soprattutto, di carattere sociale.

Il campo di applicazione del D.Lgs 231/01 in merito alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti è stato esteso anche ai reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche con l’entrata in vigore della Legge n. 123 del 2007.

Con la successiva entrata in vigore del D.Lgs 81/08 – Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e nello specifico l’art. 30 contiene indicazioni precise che aiutano a delineare il “Modello esimente dalla responsabilità amministrativa” nel caso dei reati sopracitati.

Quando occorre un infortunio sul lavoro, la persona giuridica, nella fattispecie l’azienda, è sanzionata con misure di tipo amministrativo, mentre il procedimento penale viene avviato nei confronti di una persona fisica secondo il principio che “La responsabilità penale è sempre personale ovvero in capo al datore di lavoro”.

Per ciò che concerne i reati sulla sicurezza sul lavoro in ambito del D.Lgs 81/08, l’ente “azienda” può essere punita sia con sanzioni pecuniarie, che per lesioni colpose gravi o gravissime; si prevedono ammende anche a 5 zeri e/o sanzioni di tipo interdittivo (vd. Art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01... “interdizione dell’esercizio dell’attività, sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi”).

Ricordiamo che in base al codice penale, le lesioni personali colpose sono perseguibili anche in relazione alla loro gravità.

A) È definita lesione GRAVE:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

B) È definita lesione GRAVISSIMA, se dalla stessa deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Quindi in base alla gravità della lesione, l’azione penale è legata alla prognosi dell’infortunato, ovvero:

• prognosi maggiore di 30 giorni: attivazione (INAIL) dell’inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero;

• prognosi fino a 40 giorni: possono far scattare l’azione penale solo ad iniziativa dell’infortunato;

• prognosi oltre i 40 giorni: l’azione penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero.

Proprio in questo contesto, si va ad inserire l’efficacia esimente che i modelli organizzativi e gestionali conformi all’art. 30 del D.Lgs 81/08 hanno se adottati e attuati in maniera precisa e puntuale.

Ma cosa deve contenere un modello organizzativo per essere esimente?

Prima di tutto un’efficace analisi dei rischi aziendali, seguita da un codice etico, dalla formazione di un organismo di vigilanza, da un sistema sanzionatorio e, infine, da un sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale.

L’organismo di vigilanza è una componente fondamentale in quanto consente di provare la corretta applicazione del modello vigilando sull’osservanza dello stesso e procedendo con un suo periodico aggiornamento. Il documento di valutazione dei rischi quindi non è un modello organizzativo e gestionale ma solamente l’atto meramente burocratico utile per non incombere nelle sanzioni penali previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/08.

Tutte le aziende che hanno deciso di implementare sistemi organizzativi e gestionali secondo le linee guida UNI-INAIL, BSOHSAS 18001, ISO 45001 risultano già essere conformi a quanto previsto dall’art 30 del D.Lgs 81/08 e fungono, quindi, da esimente.

Va sottolineato comunque che l’applicazione di un SGSL, benché non sia un obbligo di legge ma un’adozione volontaria dell’azienda, deve essere incentivata non solo nelle aziende leader del settore ma anche nelle micro, piccole e medie imprese (soprattutto nelle ditte che presentano un numero di lavoratori superiore ai 5/7).

In effetti l’adozione di un MOG può apportare numerosi vantaggi all’organizzazione aziendale; in primo luogo occorre sottolineare ulteriormente l’efficacia esimente di tali modelli. In secondo luogo essi permettono di ridurre i costi diretti e indiretti dell’azienda: i primi determinando una riduzione progressiva degli infortuni sul lavoro, i secondi in quanto l’adozione di un sistema di gestione convalidato consente un’oscillazione del premio assicurativo che può essere ridotto anche del 30/40%. Infine grazie a tali sistemi si potranno raggiungere sempre più elevati livelli di sicurezza nel tempo migliorando le condizioni di lavoro dei propri collaboratori.

In conclusione tutte le aziende in ambito nazionale, sia che si tratti di grandi o di piccole-medie imprese, dovrebbero uscire dalla logica della semplice valutazione dei rischi e avviarsi verso nuove metodiche che possano portare a una consapevole gestione del rischio per migliorare i livelli di salute e sicurezza aziendali.