Si è discusso molto spesso in questo ultimo periodo del nuovo decreto-legge in materia di lavoro che apporterà numerose modifiche a livello previdenziale e a garanzia per l’inclusione lavorativa.
In pochi, però, sono a conoscenza del fatto che lo stesso introdurrà delle variazioni anche per ciò che concerne la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’art. 15 riportato nella bozza del medesimo sottolinea come il nuovo decreto vada a modificare dei punti salienti del D.Lgs. 81/08.
Il presente articolo si propone, quindi, di analizzare, studiare e proporre un approfondimento sulle principali modifiche che interesseranno (o almeno così sembra) il Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro.
Tra gli obblighi del datore di lavoro viene inserito quello di nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e quando la valutazione dei rischi specifica aziendale evidenzia la necessità di sottoporre i lavoratori a visite mediche periodiche.
Questo è un enorme passo in avanti in quanto l’obbligo di nomina del medico competente non viene più limitato alle fattispecie indicate specificatamente nelle pagine del Testo Unico, ma viene ampliato, comprendendo tutte le casistiche pratiche che derivano essenzialmente da una concreta valutazione dei rischi aziendali.
Questa variazione all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 è stata introdotta con lo scopo di andare a ridurre in maniera significativa gli infortuni sul lavoro legati in primo luogo ai cantieri temporanei o mobili.
Viene infatti introdotto l’obbligo di applicare le norme concernenti la tutela della sicurezza sulle opere provvisionali presenti nei cantieri anche per i lavoratori autonomi.
L’art. 15 del nuovo decreto-legge introduce 2 obblighi significativi per i medici competenti nominati.
In primo luogo, il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore neoassunto la cartella sanitaria di rischio rilasciata dal precedente datore di lavoro in sede di visita pre-assuntiva, così da poter rilasciare il giudizio di idoneità.
In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per il medico competente di nominare un sostituto in caso di gravi impedimenti che non consentano allo stesso di adempiere in maniera completa agli obblighi di legge. Tale comunicazione deve essere inviata per iscritto al datore di lavoro.
Una grande novità è introdotta all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 che riguarda per l’appunto la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei rappresentanti dei lavoratori.
In particolare, è inserito il monitoraggio della corretta applicazione di ciò che è riportato negli Accordi tra lo Stato e le Regioni in materia di formazione e di controllo del rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti erogatori del corso e dei soggetti che vi partecipano.
Finalmente il nuovo decreto-legge introduce nero su bianco l’obbligo per il datore di lavoro di partecipare ai corsi di formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente soprattutto nel caso in cui lo stesso sia addetto all’utilizzo di particolari macchine o attrezzature.
Si deve sottolineare che le variazioni approfondite nel presente articolo sono solo alcune delle modifiche sostanziali che il nuovo decreto-legge si propone di apportare al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La bozza del medesimo è stata resa nota, ma si attende comunque la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.