In relazione al rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, in un'ottica costituzionalmente orientata, tenuto conto delle indubbie frizioni ermeneutiche che il nuovo secondo comma dell'art. 283 CCII finisce per determinare (forse idonee a giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità), deve comunque concludersi che, in presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata, e di una relazione dell'OCC che attesta la sussistenza di tale utilità, l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 CCII.
Convergono verso questa soluzione due direttrici: la prima è l'interesse dei creditori a ricevere un soddisfacimento, anche solo minimo, da parte del debitore che, terminato il triennio di durata della procedura, gioverebbe comunque (ovviamente ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282) dell'esdebitazione; la seconda è l'interesse dello stesso debitore a non veder svilire la propria potenzialità solutoria; ed infatti, per quanto sovente una procedura liquidatoria non riesca a soddisfare in maniera considerevole i creditori (specie se di rango chirografario), non può equipararsi sul piano qualitativo l'esdebitazione "senza sforzi" disciplinata dall'art. 283 all'esdebitazione maturata in tre anni in cui al debitore è richiesto un sacrificio patrimoniale.
Fonte: Il Caso.it