IL TRIBUNALE DI BOLOGNA INDICA I CASI DI PROLUNGAMENTO EX LEGE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

TRIBUNALE DI BOLOGNA, 30 GENNAIO 2024. PRES. GUERNELLI. EST. RIMONDINI.

Il deposito della richiesta di conferma o proroga delle misure protettive ex art. 19 CCI, o delle autorizzazioni per contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda ex art. 22 CCI, compiuto prima della scadenza del termine di 180 giorni della composizione negoziata, è sufficiente per determinarne il prolungamento ex lege della composizione negoziata, consentendo così al giudice di tenerne conto in sede di delibazione delle suddette istanze per la doverosa verifica di funzionalità delle stesse alle trattative intraprese.

Non si può peraltro neppure escludere che, nel caso in cui il termine iniziale scada dopo la definizione dei procedimenti ex art. 19 o 22CCI, la proroga ex lege sia connessa non alla domanda del debitore, bensì unicamente all’adozione di un provvedimento favorevole, perché solo così si potrebbe ritenere che la prosecuzione sia effettivamente “resa necessaria” e trovi giustificazione negli strumenti di cui agli articoli citati.

Fonte: Il Caso.it