IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPLETAMENTO DELLA MEDIAZIONE BANCARIA E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO

TRIBUNALE BOLOGNA, 28 LUGLIO 2021. EST. SMURRO.  

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico di parte opposta, come prescritto dalla sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 19596/2020.

Ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, è necessaria la partecipazione non solo del procuratore delegato dall’Istituto di Credito, ma anche quella della parte alla mediazione.

È pertanto opportuno che si tenga un primo incontro, il cui esito deve tener conto della effettiva volontà delle parti e il mediatore prenda atto del mancato raggiungimento dell'accordo oppure, in caso favorevole, proceda all'espletamento della mediazione.

La mancata presenza effettiva della parte determina l'improcedibilità della domanda processuale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Fonte: ilCaso.it