INCENTIVO STABILIZZAZIONI DAL 1° AGOSTO 2026: ECCO CHI PUÒ BENEFICIARNE

La Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 chiarisce le istruzioni operative sull'art. 4 del D.L.62/2026 (L. 112/2026), il cosiddetto Decreto 1° maggio.

In particolare, riguarda le trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, alle quali si applica l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali datoriali (esclusi premi INAIL), per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore (16,12 €/giorno se il mese non è intero).

Il beneficio riguarda:

- Giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni (età massima ammessa: 34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa. 

- Il contratto a termine da trasformare deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026 e avere durata non superiore a 12 mesi.

Chi è escluso

Non tutti i casi in cui il soggetto non sia "mai stato assunto a tempo indeterminato" sono uguali.

La circolare precisa che:  

- Non sono ostativi: precedenti periodi di apprendistato, precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, un precedente rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

- Sono ostativi: un precedente rapporto a tempo indeterminato in somministrazione, una precedente assunzione a tempo indeterminato conclusasi per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore — tenendo presente che il rapporto in prova è considerato "a tempo indeterminato sin dall'origine", quindi consuma comunque il requisito.

Sono inoltre escluse le trasformazioni riguardanti lavoro domestico, apprendistato e contratto intermittente/a chiamata. La norma non riguarda il personale con qualifica dirigenziale.

Il diritto all'esonero contributivo decade se il datore di lavoro:

- Ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti la trasformazione.

- Licenzia, nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo il lavoratore stabilizzato o un collega con pari qualifica nella stessa unità produttiva.

La violazione comporta revoca dell'esonero e recupero di quanto già fruito.

 

Eccezione: licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non sono ostativi, perché rientrano in fattispecie in cui prevale l'oggettiva impossibilità di reimpiego.

Come si calcola l’incremento occupazionale netto (cumulabilità)

 

Il beneficio richiede un incremento netto dell'organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) secondo il Regolamento UE651/2014.  

La circolare sottolinea che:

- Il requisito non decade se il posto vacante lo è per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria d'orario o licenziamento per giusta causa.

- Il requisito va invece rispettato se il posto si è liberato per licenziamento da riduzione di personale.

- Il calcolo va fatto su base di "impresa unica": include le società controllate o collegate (art. 2359 c.c.), sommandone gli aumenti ma non le diminuzioni, che sono escluse dal computo.

- Se l'incremento viene meno in 1 mese, si perde il beneficio solo per quel mese; se viene ripristinato successivamente, l'esonero riparte dal mese di ripristino ma non si recupera il periodo perso.

 

L'esonero non è cumulabile con altri sgravi sulla contribuzione datoriale, tra cui: Decontribuzione Sud, incentivo per assunzione lavoratori disabili (L. 68/1999), riduzioni per territori montani/zone svantaggiate, riduzioni per il settore edile.

È cumulabile, invece, con:

- La maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. Bilancio 2025, commi 399-400);

- L'esonero per Certificazione della parità di genere (L. 162/2021, 1% dei contributi, max 50.000€/anno) — perché incide su basi di calcolo diverse (singolo lavoratore vs. monte contributivo aziendale);

- Agevolazioni sulla quota lavoratore, come l'esonero IVS per lavoratrici madri (L. Bilancio 2024).

Procedura di domanda: scadenze da rispettare - Esenzione dal SIISL

La domanda si presenta esclusivamente online sul Portale delle Agevolazioni INPS (sezione "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione"), indicando dati di impresa e lavoratore, data e tipologia del contratto, retribuzione media mensile e dichiarazioni di non cumulo.

 

Sono previste due procedure di conferma distinte

- Trasformazione già effettuata: l'INPS verifica la comunicazione obbligatoria già inviata e conferma l'importo spettante.

- Trasformazione non ancora effettuata: l'INPS accantona preventivamente le risorse e assegna un termine perentorio di 10 giorni per procedere alla trasformazione e inviare la comunicazione Unilav/Unisomm. Il mancato rispetto del termine fa perdere le risorse accantonate, salva la possibilità di ripresentare la domanda.

Si segnala infine che per questo tipo di rapporto non è previsto l'obbligo di pubblicazione sul Portale SIISL, che è previsto per le assunzioni incentivate ma è comunque ancora in fase di attuazione).

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/4224-Incentivo-stabilizzazioni-2026-chi-ha-diritto-e-come-fare.html

 

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