INIZIATIVE NATALIZIE DELLE AZIENDE: OMAGGI AI DIPENDENTI E FRINGE BENEFIT

Durante le festività natalizie, è pratica comune per numerose aziende offrire un regalo non solo ai clienti ma anche ai propri collaboratori.

Questi doni sono generalmente oggetti di valore limitato, come un panettone, una bottiglia di vino o un cesto regalo. Tuttavia, secondo le norme standard per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, questi doni devono essere inclusi nella formazione del reddito del lavoratore.

Le disposizioni dell’art. 51 comma 1, del TUIR, stabiliscono infatti che tutti i benefici ricevuti, indipendentemente dalla loro natura e per qualsiasi motivo ottenuti durante l’anno fiscale, inclusi quelli dati liberamente, siano considerati parte del reddito da lavoro dipendente.

Queste regole si estendono anche ai titolari di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, come previsto dall’art. 50 del TUIR, e definito ulteriormente dall’art. 52.

Di conseguenza, qualsiasi beneficio dato liberamente ai dipendenti e a soggetti in posizioni simili (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi), è soggetto a tassazione.

Per mitigare questa regola rigorosa, è stato introdotto l’art. 51, comma 3, del TUIR, in base al quale, non contribuiscono alla formazione del reddito del dipendente i beni ceduti o i servizi offerti, purché il loro valore complessivo non superi i 258,23 euro nel periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 59/2008 (§ 16), ha sottolineato che questa normativa permette di mantenere certe forme di liberalità di modesto valore, tipicamente quelle legate alle celebrazioni festive, senza danneggiare gli interessi fiscali dello Stato, in quanto rimane all’interno dei limiti stabiliti dall’art. 51 del TUIR.

Nel 2023, la soglia, precedentemente stabilita a 258,23 euro, è stata aumentata fino a 3.000 euro esclusivamente per i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dall’art. 51 comma, inoltre, secondo l’art. 40 del DL 48/2023 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2023, se l’importo complessivo supera i limiti stabiliti (258,23 euro o 3.000 euro, a seconda della situazione familiare del dipendente), l’eccesso contribuisce integralmente alla formazione del reddito imponibile, anziché solo la parte che supera la soglia.

Nel periodo fiscale del 2023, i benefici non monetari ricevuti dai dipendenti, inclusi i buoni acquisto forniti dall'azienda, sono esenti da imposizione fiscale se il loro valore complessivo non supera i 258,23 euro, o i 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Questa valutazione include tutti i vantaggi aggiuntivi ricevuti, come specificato nell'art. 51, comma 3-bis del TUIR.

È importante notare che i benefit sono considerati percepiti dal dipendente, e quindi soggetti a tassazione, non appena diventano disponibili ai lavoratori, indipendentemente dal momento effettivo in cui vengono utilizzati, come chiarito nella circolare n. 35/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Le aziende sono tenute a verificare individualmente per ciascun dipendente l'importo residuo del limite annuale fissato (258,23 euro o 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico).

È importante considerare che questo limite può essere stato già utilizzato parzialmente nel corso del 2023 per altri benefit, come l'utilizzo di un'auto aziendale o, nel caso dei dipendenti con figli, per il rimborso delle spese domestiche come acqua, luce e gas.

In alcuni casi, anche un semplice regalo come un panettone potrebbe essere sufficiente ad esaurire il limite disponibile e quindi influenzare l'applicabilità dell'agevolazione fiscale.

Si deve tener conto che, nel 2023, il DL n. 5/2023 all'art. 1, comma 1, ha introdotto il cosiddetto "bonus carburante". Questo permette ai datori di lavoro di fornire ai propri dipendenti buoni per benzina, a titoli analoghi, che sono esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR, fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore. Quindi, per beneficiare di questa esenzione fiscale, il valore totale dei beni e servizi forniti nel 2023 da un datore di lavoro ad ogni dipendente, può includere fino a 200 euro in buoni benzina e, addizionalmente, fino a 258,23 euro (o 3.000 euro peri dipendenti con figli a carico) per altri beni e servizi, che possono comprendere ulteriori buoni benzina.

Inoltre, per i dipendenti con figli a carico, è possibile includere anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Generalmente, le spese sostenute da un'impresa per l'acquisto di beni da regalare ai propri dipendenti e a figure professionalmente equivalenti, come i collaboratori coordinati e continuativi, sono deducibili dal reddito d’impresa.

Questa deducibilità si basa sulle normative relative ai costi associati alle prestazioni lavorative, come specificato nell'art. 95, comma 1, del TUIR.

L'articolo 95 del TUIR stabilisce che le spese effettuate in forma di liberalità a favore dei dipendenti e di figure professionalmente similari sono deducibili dal reddito aziendale.

Tuttavia, questa deducibilità non si applica alle spese destinate a scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o attività religiose. Questa esclusione deriva dalle disposizioni dell'art. 100, comma 1 del TUIR, il quale prevede che le spese per queste attività siano deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5x1000 delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Fonte:https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_976394_omaggi_natalizi_ai_dipendenti_nella_soglia_dei_fringe_benefit.aspx

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