INOPPONIBILITÀ AL CREDITORE PIGNORANTE DELLA TRASCRIZIONE DELL’OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE (EX ART. 563 COD. CIV.)

TRIBUNALE DI UDINE, 30 SETTEMBRE 2020

La trascrizione dell’opposizione alla donazione, quale atto stragiudiziale, è priva di quell’effetto prenotativo tipico della trascrizione della domanda giudiziale il cui scopo è solo quello di interrompere il termine di cui al primo comma dell’art. 563 c.c., non trattandosi di una formalità conseguente ad alcuna domanda, svolta dal coniuge o dai figli del donante.

La trascrizione dell’opposizione alla donazione ha, pertanto, un’efficacia inferiore rispetto alla trascrizione di una domanda giudiziale e, nonostante ciò, il giudice dell’esecuzione non ne può ordinare la cancellazione con il decreto di trasferimento, al pari delle trascrizioni delle domande giudiziali.

Deve, dunque, ritenersi legittima l’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione, ordina al Conservatore di annotare l’inefficacia della trascrizione dell’opposizione alla donazione, nei confronti della procedura esecutiva in ipotesi in cui la suddetta trascrizione sia successiva all’iscrizione ipotecaria del creditore procedente, ed anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare da quest’ultimo promosso.

Ciò in quanto, in tale ipotesi, nulla impedisce alla Banca di dar corso all’espropriazione immobiliare né, in ipotesi in cui il donante sia ancora in vita, vi possono essere, a seguito di tale trascrizione, pronunce tali da poter pregiudicare il processo esecutivo.

Fonte: articolo tratto da: ilCaso.it