ISTANZA DI FALLIMENTO E SUCCESSIVO RICORSO PER ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON RISERVA – DISCIPLINA APPLICABILE – TEMPUS REGIT ACTUM

TRIBUNALE BOLOGNA, 29 SETTEMBRE 2022. PRES. FLORINI. EST. ATZORI.

Poiché le procedure di regolazione della crisi d'impresa sono tra loro autonome, e non importano necessarie interferenze, in mancanza di una speciale regola transitoria, occorre fare applicazione del principio generale del tempus regit actum, secondo il quale, si applica il regime normativo in vigore al momento in cui l'atto è compiuto.

Ne consegue che al ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti con riserva (o di concordato preventivo), proposto successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, si applicherà tale regime normativo, nonostante la pendenza di un'istanza di fallimento che, per esser stata proposta nel vigore della legge fallimentare, resterà disciplinata da questa.

Fonte: il Caso.it